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BREVE GUIDA ALLA PRESCRIZIONE DEL REATO: SCHEMA RIASSUNTIVO

  • 20 ore fa
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1. Premessa: gli assetti ormai definiti dopo le recenti riforme normative e la sentenza della Corte costituzionale n. 38/2026


È noto a tutti che le recenti riforme del sistema penale – vagliate anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2024, dep. 5 giugno 2025, n. 20989, di cui abbiamo parlato in “Quel che resta della prescrizione”) nonché, di recente, dalla stessa Corte costituzionale (C. cost., 23 marzo 2026, n. 38) – hanno inciso significativamente sui meccanismi della prescrizione del reato.


Al di là dei “nomi” cui si devono ricondurre i distinti interventi legislativi succedutisi nel tempo (“ex Cirielli”, “Orlando”, “Bonafede”, “Cartabia”) ciò che conta, dal punto di vista operativo e pratico, è definire una volta per tutte gli attuali assetti dell'istituto.

Ovviamente, occorre prima di tutto far riferimento al tempo del commesso reato, ma anche alla singola fattispecie in contestazione, in ragione dell’esistenza di discipline speciali e differenziate per talune figure di reato.


Auspicando di fornire un utile strumento di orientamento, di seguito si indicano in via schematica e di estrema sintesi i profili di rilievo per addivenire all’individuazione della disciplina applicabile nei casi concreti.


2. Schema riassuntivo generale


In linea di fondo:


  • per fatti commessi dal 1° gennaio 2020: il corso della prescrizione cessa di decorrere al termine del processo di primo grado (art. 161 bis c.p.). Nei gradi successivi si applica il nuovo istituto della c.d. improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 344 bis c.p.p., inserito dalla legge 27 settembre 2021, n. 1341: salvo proroghe ai sensi del quarto comma della norma, il processo deve essere definito entro 2 anni in appello ed entro 1 anno in Cassazione (il momento da cui decorrono tali termini è stabilito dal terzo comma).


  • per fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019: si applica il regime della sospensione del corso della prescrizione in pendenza di impugnazioni, come stabilito dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 159 c.p. introdotti dalla c.d. riforma Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103)2: in caso di condanna, sospensione per massimo 18 mesi dopo la sentenza di primo grado, e ulteriori 18 mesi dopo la sentenza di appello.


  • per fatti commessi prima del 3 agosto 2017: nessuna questione, si applica il regime ordinario vigente prima della riforma Orlando, delineato dalla c.d. legge ex Cirielli (l. 5 dicembre 2005, n. 251), senza le sospensioni e le interruzioni volute dalle successive novelle sopra citate.


3. Ipotesi particolari


3.1 Raddoppio dei termini per singole fattispecie

Occorre poi considerare le singole fattispecie penali, poiché il regime varia a seconda del titolo di reato in contestazione.


I termini di prescrizione sono infatti raddoppiati per:


  • i reati di cui all’art. 375, comma 3, c.p.;

  • i reati di cui all’art. 449 c.p.;

  • i reati di cui all’art. 589, comma 2 e 3, c.p.;

  • i reati di cui all’art. 589 bis c.p.;

  • i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. ovvero: delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli agli artt. 12, commi 1, 3 e 3 ter, e 12 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli artt. 473 e 473, 517 quater, 600, 601, 602, 416 bis, 416 ter, 452 quaterdecies e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli artt. 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111;

  • i reati di cui all’art. 51, comma 3 quater, c.p.p. ovvero: delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo;

  • i delitti di cui al titolo VI bis del Libro secondo (delitti contro l’ambiente: artt. 452 bis e ss. c.p.);

  • i reati di cui all’art. 572 c.p.;

  • i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del Libro II (delitti contro la personalità individuale: artt. 600 e ss c.p.);

  • i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'art. 609 bis ovvero dal quarto comma dell'art. 609 quater.


Attenzione: vi sono poi disposizioni di singole normative di settore (es., per i reati tributari, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) che prevedono un autonomo criterio di calcolo della prescrizione (es., termine di prescrizione aumentato di un terzo: art. 17, comma 1 bis, d.lgs. n. 74/2000) o addirittura l’indicazione di ulteriori atti interruttivi della prescrizione stessa (es., l'atto di accertamento tributario: art. 17, comma 1, d.lgs. n. 74/2000).


3.2 Reato continuato: prescrizione e improcedibilità

Altresì, occorre considerare che il calcolo della prescrizione in caso di c.d. reato continuato è condizionato dall’intervenuta contestazione della continuazione di cui all’art. 81 cpv. c.p.

Secondo il disposto dell’art. 158 c.p. – regime applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020 – il termine della prescrizione decorre, per il reato continuato, dal giorno in cui è cessata la continuazione.


Si noti che in ipotesi di continuazione il regime della c.d. improcedibilità dell'azione penale è invece diverso rispetto a quanto detto in tema di prescrizione, perché, come di recente affermato dalla Suprema Corte, «La causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, prevista dall'art. 344-bis cod. proc. pen., trova applicazione anche con riguardo al continuato, nel caso in cui talune delle condotte siano commesse dopo l'1 gennaio 2020 e limitatamente ad esse, stante la reciproca autonomia dei diversi segmenti di condotte posti in continuazione e la mancanza di una specifica disposizione che, come previsto per la prescrizione dal disposto dell'art. 158, comma primo, cod. pen., fissi la decorrenza del termine dal giorno in cui cessa la continuazione» (Cass., sez. II, 8 ottobre 2025, n. 37802, rv. 288907-01; Cass., sez. III, 13 marzo 2026, n. 14201).


3.3 Fatti commessi nei confronti di un minore in relazione a singole fattispecie.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 158 c.p., per i reati previsti dall'art. 392, comma 1 bis, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis c.p.) se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.


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1) Ossia dalla legge delega che ha dato vita alla cd. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

2) E poi modificati e/o abrogati dapprima dalla cd. riforma Bonafede (l. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2020), e infine dalla riforma Cartabia (intervenuta pure sugli assetti disegnati dalla stessa riforma Bonafede). In altre parole, il periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 corrisponde al periodo di vigenza della riforma Orlando.


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Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.

 
 
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