IL DIFENSORE E L'ONERE DI INVOCARE LA DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO
- 4 mag
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I GIUDICI DI LEGITTIMITA' SULL'OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE
A) Un fatto e le molteplici prospettive da cui lo si può guardare
La recente sentenza della Corte di cassazione, Sesta Sezione penale, n. 9432 del 12 febbraio 2026, si colloca in un filone giurisprudenziale, invero risalente, che si caratterizza per imporre al difensore dell’imputato oneri di preveggenza, che possono essere talvolta degni della migliore tradizione esoterica.
Il caso è molto semplice.
Tizio viene tratto a giudizio per rispondere di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), in relazione a un fatto poi ritenuto dal giudice di primo grado configurante una resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). In appello, infine, il delitto viene riqualificato in oltraggio (art. 341 bis c.p.), fattispecie che, come è noto, consente di estinguere il reato risarcendo il pubblico ufficiale e l’ente cui questi appartiene.
Dopo la pronuncia di seconde cure l'imputato risarcisce il danno inviando due assegni circolari (uno al pubblico ufficiale e l’altro al corpo di appartenenza dello stesso) ed una lettera di scuse. Quindi, propone ricorso per cassazione domandando una sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell’art. 341 bis, comma 4, c.p.
Il ragionamento seguito dalla difesa nel motivo di impugnazione sembra non fare una piega: il reato di oltraggio si è “manifestato” solo dopo la derubricazione avvenuta con la sentenza di appello, solo dopo quel momento è diventato possibile risarcire il danno per quello specifico reato, il danno è stato risarcito nei modi prescritti, pertanto, deve potersi applicare (ora) la specifica causa di estinzione del reato prevista dalla fattispecie incriminatrice.
La Suprema Corte, però, non è d’accordo.
In buona sostanza, la Sesta Sezione afferma che secondo la littera legis il risarcimento che estingue il reato di oltraggio ai sensi del quarto comma dell’art. 341 bis c.p. deve possedere due caratteristiche:
1) essere spontaneo e
2) essere eseguito prima del giudizio (in modo tale da avere carattere deflattivo).
E, nel caso di specie, i giudici di legittimità ritengono che difettino entrambi i requisiti.
A detta della Corte, infatti, il risarcimento è stato solo il frutto della “occasione” verificatasi in ragione della derubricazione del reato effettuata dalla sentenza di appello e, dunque, non ha nulla di spontaneo; inoltre, è stato tardivo perché avvenuto a processo in corso (anzi, dopo il secondo grado di giudizio) con compromissione dello scopo deflattivo cui è ispirata la norma de qua.
B) Analogia (“in malam partem”)
La motivazione della Cassazione, anche se formalmente può apparire corretta finisce per addossare al difensore, come si vedrà, oneri di “previsione” del tutto improbi ed ingiustificati.
Traendo spunto da noti precedenti delle Sezioni Unite in tema di derubricazione del fatto ed ammissione “postuma” all’oblazione (Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2006, n. 7645; Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 32351), la Sesta Sezione traccia, invero, anche il percorso che il difensore avrebbe dovuto seguire: è «onere dell’imputato (cioè del suo difensore, appunto) il quale si sia visto contestare in forma chiara e precisa il fatto addebitatogli con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, secondo quanto prescritto dall’articolo 429 comma 1 lettera c), cod. proc. pen., di esercitare prontamente e tempestivamente il suo diritto di difesa riguardo all’inquadramento giuridico della vicenda”» (principio mutuato da Corte costituzionale, 31 luglio 2020, n. 192, secondo la quale «una cosa (…) è il mutamento del dato storico su cui si basa l'accusa, legato alle risultanze probatorie: mutamento che l'imputato non sarebbe tenuto ad “antivedere”, per adeguare ad esso le proprie strategie (…). Altra cosa, invece, è la sussunzione del dato storico sub specie iuris, ossia il suo inquadramento sotto l'uno o l'altro titolo di reato: tema sul quale l'imputato potrebbe invece interloquire subito, nell'esercizio del suo diritto di difesa»).
In altre parole, secondo la Suprema Corte, se il pubblico ministero sbaglia la qualificazione giuridica del reato – perché questo è quello che succede in tali casi, anche se la Cassazione non lo scrive mai – è il difensore che si deve attivare e sollecitare al giudice la riqualificazione del fatto.
Non solo.
Nello specifico dell'art. 341 bis c.p., indipendentemente da quale sia il diverso reato con cui “parte” il processo, deve anche dire al suo assistito di provvedere al risarcimento del danno nei termini di legge poiché non gli gioverà l’eventuale, successiva derubricazione fatta solo all’esito dell'istruttoria o in appello.
I precedenti richiamati – si diceva – sono quelli, ormai risalenti, in forza dei quali non è possibile accedere all'oblazione quando il reato diventa oblabile a seguito di una derubricazione avvenuta a definizione del primo o del secondo grado di giudizio se, nei termini di cui agli artt. 162 e 162 bis c.p., il difensore non ha già avanzato tempestivamente istanza di riqualificazione e di contestuale ammissione alla oblazione.
C) Considerazioni a perdere (come il vetro)
Qualche breve riflessione in ordine a questa giurisprudenza che, all'atto pratico, salva gli errori delle procure, addossa infiniti oneri (anche di preveggenza) in capo al difensore e, sia detto per inciso, appare anche mancante di senso pratico.
1) L’imputazione non se la scelgono l’imputato o il difensore, che la subiscono e basta. Se l’imputato è stato tratto a giudizio per il reato che lo Stato ritiene corretto perseguire, si fatica non poco a comprendere per quale ragione egli si debba – in termini di sussistenza di un vero e proprio onere in tale senso, con tanto di effetti pregiudizievoli in caso di sua inosservanza – confrontare con una fattispecie diversa, a fatto invariato.
2) Quando un magistrato, all’esito del giudizio, impone una diversa qualificazione giuridica della vicenda storica parrebbe invece cosa buona e giusta consentire all’imputato di esercitare tutte le facoltà che, solo in quel momento, diventano effettivamente praticabili (a prescindere dalla fase processuale nella quale si è giunti). Altrimenti l’imputato finisce per essere danneggiato da un errore che non ha commesso lui, bensì la procura, e che non gli è in alcun modo rimproverabile. D'altro canto, non sembra secondario sottolineare come nel caso di specie, per “passare” dal reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (di cui all'imputazione) a quello di oltraggio (di cui alla sentenza di appello) ci siano voluti ben due gradi di giudizio: insomma, non era poi così evidente che la condotta fosse inquadrabile nell'alveo della fattispecie legale più favorevole.
3) Il percorso tracciato dalla Sesta Sezione solleva, poi, alcune perplessità proprio con riguardo all'eventualità che un “bravo” difensore, dotato in certa misura anche di poteri paranormali, faccia quanto la sentenza in esame pretende e, pronto a sollecitare il giudice alla diversa qualificazione della condotta contestata, ad esempio, come resistenza ex art. 337 c.p., si presenti in aula prima dell’apertura del dibattimento avendo fatto risarcire al suo assistito il danno al pubblico ufficiale e al corpo di appartenenza di questi.
Se il giudice accoglie la domanda di riqualificazione seduta stante – ma appare difficile – o all’esito del giudizio, nulla quaestio. Ma se, all'opposto, il giudice non accoglie l’istanza di riqualificazione e condanna l'imputato aderendo all'accusa anche sul nomen iuris dell'illecito, quel difensore si troverà nella spiacevole situazione in cui l’imputato avrà risarcito il danno per il reato di oltraggio (nel quale “confidava”) ma non per quello di resistenza.
Oltraggio e resistenza – reato ben più grave (soprattutto nelle sue modalità concrete) – non sono proprio la stessa cosa, sicché, da un lato, il denaro già inviato al pubblico ufficiale (che in entrambi i casi è persona offesa) potrebbe non essere ritenuto sufficiente a fini risarcitori; dall'altro lato, una volta negata la invocata derubricazione la somma versata alla pubblica amministrazione risulterà corrisposta sine titulo e da ripetere – viene da pensare – con tanto di interessi…
Che dire? Come sempre più spesso accade, la Cassazione impone al difensore oneri a destra e a manca che rendono la professione sempre più difficile e faticosa.
Trova conferma una giurisprudenza monocorde, e persino in senso peggiorativo rispetto al dettato delle Sezioni Unite sopra citate.
In materia di oblazione, infatti, è sufficiente che la difesa solleciti il giudice ad ammetterla per la diversa qualificazione giuridica che gli prospetta, senza necessità di pagarne anticipatamente l’importo. Nel caso in cui “ambisca” all'inquadramento del fatto sub art. 341 bis c.p., invece, l'imputato, oltre a sollecitare la diversa qualificazione, deve anche risarcire il danno “al buio”, nella speranza che qualcuno, prima o poi, gli dia ragione o gli restituisca l’indebito, se avrà avuto torto.
Sarebbe molto più semplice, pratico ed efficace consentire all’imputato, all’esito della derubricazione del reato, di esercitare, ora per allora, quelle facoltà che l’erronea qualificazione giuridica – operata dalla parte pubblica – aveva precluso, esattamente come si viene rimessi in termini per i riti alternativi quando si modifica l’imputazione durante il giudizio.
Arriverà un intervento della Consulta anche su questo aspetto? Tornando con la mente a Corte cost. n. 192 del 2020 verrebbe da pensare di no.
In conclusione, questa “nuova” pronuncia non è una tragedia per nessuno, e di certo non merita prese di posizione delle associazioni forensi, non riguardando i massimi sistemi.
Resta però il dubbio che leda qualche diritto, allo stato “imperscrutabile”, dell’imputato e che non sia del tutto in armonia con la nostra Costituzione, da molti ritenuta la più bella del mondo. Una cosa è sicura, e cioè che almeno per il momento noi difensori dovremo sobbarcarci, in silenzio, anche questo ulteriore, ennesimo onere dal carattere predittivo e “astrologico”; ma è nelle piccole cose (come queste) e nei particolari che si percepisce l’aria che tira.
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