IL “CODICE ROSSO” AI CONFINI DEL PLAGIO: VESSAZIONI MORALI ED ESEGESI DEL RITORNO DELLA VITTIMA
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IL RIAVVICINAMENTO DELLA VITTIMA E’ DAVVERO SCEVRO DI ALCUN SIGNIFICATO PER LE RAGIONI DELL’IMPUTATO ?
1. Una recente sentenza in tema di maltrattamenti ed i principi interpretativi ivi richiamati
Un anziano magistrato di provincia, di rara raffinatezza e cultura, ripeteva sempre che l’introduzione dei massimari giurisprudenziali aveva fortemente compromesso la capacità di tutti i protagonisti del processo di formulare un corretto ragionamento giuridico. I giuristi di un tempo mai avrebbero infatti accettato di abdicare alla propria autonomia decisionale ed alla capacità di elaborazione personale della corretta risposta giuridica da fornire dinanzi ad un singolo fatto storico: e se a tale approccio si univa, come nell’esempio dinanzi citato, una robusta ed effettiva sensibilità per le ragioni di garanzia, la dialettica del processo e il giudizio penale risultavano comunque fondati su solide basi, a prescindere da quali fossero gli esiti interpretativi conclusivi.
Anche oggi crediamo che tale approccio al processo penale sia l’unico corretto, perché occorre guardarsi dalla facile riconduzione a stereotipi astratti di vicende concrete che invece presentano una complessità il cui effettivo vaglio è ineludibile per il giudice.
Questa breve premessa ci consente di soffermarci brevemente su un recente arresto giurisprudenziale che ha avuto anche diffusione su taluni siti di approfondimento giuridico.
Si tratta della pronuncia di legittimità Cass., sez VI, 11 marzo 2026, n. 9423, ancora una volta emessa in tema di codice rosso ed in particolare di maltrattamenti in famiglia, relativa alla necessità di fornire adeguata interpretazione della condotta della presunta vittima che si riavvicini alla persona sottoposta a processo, ritornando a condividere il rapporto o a riprendere la convivenza, con ogni possibile effetto sulla sua credibilità e sulla sua attendibilità rispetto alle condotte di abuso e sopruso dalla stessa riferite.
2. Le indicazioni della Corte costituzionale sui limiti dell’esegesi processuale del fatto di reato
Ci pare doveroso soffermarsi sulle motivazioni della sentenza non tanto perché esse siano “erronee”, non condivisibili o abbiano in qualche modo omesso di considerare – pur nel giudizio di legittimità – i decisivi profili di merito che erano stati sottoposti al vaglio della corte d’appello. Quanto invece perché essa contiene affermazioni di principio che, se svincolate dalle vicende del caso concreto, risultano del tutto fuorvianti perché si collocano sostanzialmente ai margini del sistema penale ed in particolare della verificabilità nel processo di “assetti” psicologici che restano sottratti alla conoscenza del giudice.
Del resto, questo è ciò che da tempo insegna la giurisprudenza della Corte costituzionale: il rinvio è ovviamente alla ben nota sentenza concernente il reato di plagio (Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96).
Essa ha chiaramente stabilito, nell’affermare l’illegittimità dell’art. 603 c.p, che nel nostro sistema penale non possono essere introdotti o sussistere precetti normativi che censurino con sanzione penale condotte non razionalmente accertabili secondo percorsi garantiti e parametri affidabili, quale era appunto la condotta di c.d. plagio, consistente nella riduzione di un’altra persona in “totale stato di soggezione”.
La formulazione letterale del precetto, come tutti ricorderanno, prevedeva un'ipotesi non verificabile, non essendo né individuabili né accertabili le attività che si potrebbero concretamente porre in essere per ridurre effettivamente una persona in totale stato di soggezione; condizione peraltro di impossibile qualificazione oggettiva.
Si rinvia alla lettura di questa storica pronuncia per intenderne appieno i termini. Certo è che essa rimarca la chiara criticità che pone l’accertamento di una condizione di dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano, soprattutto nella misura in cui s’intenda addirittura misurarne od apprezzarne l’intensità, con rischi di arbitrio evidenti in ragione della inconsistenza dei parametri di riferimento.
3. Il ritorno patologico tra le braccia del reo e il delicato accertamento del vincolo di dipendenza psichica
Orbene, a fronte di ciò si consideri l’orientamento espresso nella sopra citata sentenza n. 9423/2026 della sesta sezione della Corte di cassazione, secondo il quale ben potrebbe accertarsi un vincolo di dipendenza psichica della vittima del reato di maltrattamenti nei confronti del “carnefice”; vincolo cui addirittura ricondurre eventuali condotte di riavvicinamento al partner nell’ambito del rapporto di relazione affettiva.
Tutto ciò, peraltro, avendo innanzitutto riguardo alla sola condizione soggettiva della persona offesa, secondo l’insegnamento che statuisce, quasi aprioristicamente, come «il reato di maltrattamenti è di mera condotta tale da rendere il comportamento dell'autore unico oggetto di accertamento per valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano, non rilevando dunque la reazione della vittima (Sez. 6, n. 4913 dell’8/01/2025, P., Rv. 287599; Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284108) o le sue condotte antecedenti, contestuali o successive che, al più, possono essere valutate per verificare l'entità degli effetti traumatici della condotta subìta (Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S.; Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F.; Sez. 6, n. 8452 del 10/01/2023, R.)».
Reazioni soggettive, entità di effetti traumatici di natura psicologica, complesse trame e circostanze da dirimere in un contesto di presunte denigrazioni, ricatti morali o addirittura, come nel caso in questione, di «condotte affettivamente ricattatorie». La criticità interpretativa è evidente, e non esiste un rigido assetto su cui fare affidamento.
Di certo, infatti, può convenirsi con i giudici di legittimità che «errato è qualificare come massima di esperienza la circostanza che una vittima di violenza nel contesto di coppia non torni a vivere con l'autore di questa»; ma è errato anche considerare valido l’assunto opposto, ovvero che tale scelta sia tendenzialmente sempre frutto di vincolo di dipendenza psicologica, secondo postulati attinti da discipline estranee al processo penale.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte, dovrebbe utilizzarsi in casi analoghi il criterio interpretativo del c.d. «ciclo della violenza», che consisterebbe in un vero e proprio «sistema tipizzato di crescita esponenziale della modalità maltrattante, studiato da decenni dalle scienze psicologiche a livello nazionale ed internazionale, che si sviluppa secondo precise fasi e dinamiche abusive intime.
Secondo tale inquadramento la prima fase, di crescita della tensione, è quella nella quale si manifestano le forme tipiche della violenza psicologica e verbale (ostilità, comportamenti volti a colpevolizzare, umiliare e sminuire l'identità della partner, imposizione di divieti rispetto alla sua vita), cui consegue la volontà della vittima di evitare l'escalation di violenza, accontentando e prevenendo il partner. Nel caso di specie, detta fase ha corrisposto all'abbandono dell'attività lavorativa di barista (N.D.R.: da parte della vittima), l'isolamento sociale e affettivo, l'imposizione di obblighi di cura, della casa e del figlio del convivente, in quanto donna.
La seconda fase è quella dell'esplosione della violenza fisica in cui l'autore picchia la vittima, la terrorizza con minacce di morte e danneggiamenti e utilizza diverse forme sopraffattorie. È il momento più pericoloso per la vita della donna e, infatti, è quello in cui la paura la induce a chiedere aiuto ad amici e parenti, ad esprimere la volontà di separarsi, a recarsi in pronto soccorso per curarsi, a fuggire di casa. Nel caso di specie, ha corrisposto alle violenze fisiche di A.A., tali da causare lesioni certificate, alla rivelazione della vittima alla sorella, ai genitori e ad una conoscente di subire aggressioni gravi dal compagno, al tentativo di denuncia poi fallito, all'abbandono dell'abitazione comune e all'ospitalità per diversi periodi presso i parenti.
La terza fase di riappacificamento (cosiddetta luna di miele) è quella nella quale l'aggressore esprime forme di rassicurazione, di pentimento, promette di cambiare e di non ripetere le violenze, individua cause esterne della propria violenza e convince la vittima a tornare. In questo modo la donna si confonde, minimizza quanto subito, si fida e riprende la convivenza in una condizione di apparente calma, ma di subordinazione e paura».
E pertanto, sulla scorta di tali postulati “extrapenali”, dovrebbe affermarsi che «il riavvicinamento della persona offesa all'autore delle violenze, come scritto dalla sentenza impugnata (pag. 9), non incide ex se sulla credibilità ed attendibilità della sua testimonianza, costituendo, al contrario, un'evenienza prevedibile, determinata solo dall'ambivalenza nei sentimenti della persona offesa (Sez. 6, n. 35667 dell'11/09/2025, G., cit.; Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015, Sisti, Rv. 264334; Sez. 3, n. 32379 dell'l1/05/2021, S.), o sintomatica della sua esposizione al pericolo di reiterazione del delitto per pressioni e ricatti (Sez. 6, n. 29688 del 06/06/2022, dep. 2023, P.)».
4. Intuibili perplessità
Siamo sicuri che sia davvero possibile sospingere l’accertamento della responsabilità penale fino a tali estreme esegesi dell’animo umano?
Siamo certi che esistano approdi interpretativi affidabili in ordine ai possibili effetti psicologici di una presunta attività manipolatoria del reo sulla condizione soggettiva della vittima, ovvero sovente dell’unico testimone che di quella attività così peculiare, maturata in contesto strettamente intimo, abbia riferito nel corso dell’accertamento?
I rischi sono evidenti e ineludibili. Si ritiene infatti che esisteranno sempre scelte di condotta, anche di riavvicinamento tra vittima e imputato, che certo non possano ricondursi all’archetipo del “ritorno coatto” di natura patologica dianzi descritto, condotte quindi alla luce delle quali si possano e si debbano interpretare anche le precedenti determinazioni della persona offesa.
L’esistenza di tale possibile assetto non può in astratto esser negata, e andrà sempre verificata in sede processuale.
Vendicativa e manipolatrice non potrebbe esser forse anche la presunta vittima? La risposta è di certo positiva, nell’infinita congerie di sfaccettature che presenta la sorprendete complessità dell’animo umano. E tutto non può certo ridursi ad una differenza “statistica”: la disamina del fatto è sempre dovuta, e non esiste una possibilità o probabilità di ricondurre in astratto la vicenda concreta ad un teorico archetipo di condotta, che deve esser quindi sempre verificata in concreto.
Sempre considerando le limpide argomentazioni della Corte costituzionale sui limiti oggettivi dell’indagine soggettiva in merito al vincolo di dipendenza della vittima rispetto alla persona le cui responsabilità sono in corso di accertamento.
Il pericolo di derive arbitrarie nella formulazione del giudizio di merito è evidentissimo: la natura del giudizio è la medesima, si tratta solo di accertare un diverso grado di intensità di condizionamento psicologico (“soggezione totale” o “quasi totale”, o talmente intensa e profonda da determinare scelte di condotta solo apparentemente interpretabili come indici di tenore esattamente opposto: il “ritorno” solo apparentemente spontaneo ne è un lampante esempio).
Ma è effettivamente possibile accertare, nel processo penale, e secondo i principi di garanzia che ne presidiano la celebrazione, il diverso grado di intensità di condizionamento psicologico della vittima?
Tali affermazioni meriterebbero uno specifico approfondimento e un vaglio rigorosissimo, ma essi sono ovviamente incompatibili con le dimensioni di questo articolo e con le capacità dei redattori di questo blog.
Di certo quello che preme rilevare è che affermazioni “di principio” quali quelle indicate dalla Corte di cassazione in ordine al c.d. ciclo della violenza mai possono scalfire il cuore del giudizio di merito del reato di maltrattamenti, ovvero, addirittura, consentire automatismi ricostruttivi secondo i quali si potrebbero omettere di accertare le numerose circostanze di fatto della vicenda storica per cui si celebra il processo; circostanze che di certo la connotano e che devono invece essere ricondotte al tema centrale dei processi di maltrattamenti, ovvero la “disparità” delle parti e ogni altro profilo di rilievo nei termini di fattispecie dell’art. 572 c.p. (i giudici di legittimità sempre rilevano come il reato di maltrattamenti in famiglia postula una vera e propria «asimmetria di posizione tra le parti, dove un soggetto, in posizione sovraordinata, limita la sfera di autodeterminazione dell'altra parte, inducendola a una condizione di sopraffazione e soggezione» con reiterazione di comportamenti «volti a creare un contesto di disuguaglianza e supremazia all'interno del nucleo familiare» (così, ad es., Cass., sez. VI, 6 giugno 2024, n. 34027, ed anche Cass., sez. VI, 12 marzo 2024, n. 17656.)
L’interprete deve muovere alla ricostruzione di tale decisiva “asimmetria”, senza pregiudizi.
E il pregiudizio non può né deve esser mai tratto da principi “massimati” in linea astratta.
Questo, infatti, s’intendeva rimarcare: che l’interprete non può mai abdicare al suo ruolo, che le massime devono essere prese con prudenza, e non consentono mai l’obliterazione delle specificità del caso concreto, soprattutto quando i principi ivi richiamati attengano ad aspetti psicologici o soggettivi delle condotte, ovverosia aspetti di scarsa verificabilità nel processo perché poco o punto dimostrabili secondo i termini di affidabilità e garanzia che connotano il giudizio volto a comminare la più grave delle sanzioni dell’ordinamento, quella che incide sulla libertà personale.
Il giudizio penale lo fanno gli interpreti, più che le norme. Di più: lo fanno i giudici del merito perché certi assetti motivazionali risultano di fatto insindacabili in Cassazione, salvo ipotesi peculiari ed estreme; e così è anche per gli assetti motivazionali concernenti il “cuore” del merito del processo in queste fattispecie, in cui giocano un ruolo fondamentale aspetti “psicologici” (anche senza spingersi alla specifica dinamica di accertamento dell’elemento soggettivo del reato che pure pone questioni delicatissime, e che invece sovente nella prassi viene di fatto svilita).
Si tratta di profili tutti – concernenti gli aspetti psicologici e soggettivi del fatto latu senso intesi – che postulano l’utilizzo di massime e principi di esperienza che per pacifica opinione giurisprudenziale non sono sindacabili in sede di legittimità se non in caso di profili di manifesto abuso motivazionale in termini di illogicità o addirittura di abnormità.
Il giudizio di merito, anche e soprattutto in questi casi, deve condursi su direttrici corrette e affidabili, senza aderire a massime preconcette e senza mai sottrarsi alla verifica del caso concreto, in ogni suo dettaglio, soprattutto quando la ricercata “asimmetria tra le parti” assume connotazione psichica.
L’unico tema tecnico che può orientare il giudizio è forse quello più delicato dell’intero processo formativo del libero convincimento del giudice, ovvero l’utilizzo e il governo delle c.d. massime d’esperienza, archetipi di condotta cui riferirsi per dirimere l’interpretazione del singolo fatto, ed in particolare del fatto di rilievo interiore (lato sensu psicologico).
“Chi si comporta in questo modo, lo fa per questo motivo”: dietro questa formula si cela uno spazio interpretativo smisurato, e di puro grado di merito, come s’è detto in precedenza.
In che misura tale “sapere” del giudice possa attingere a fonti estranee al processo, ed in particolare a principi elaborati in ambito meramente psicologico, è tema estremamente complesso.
Ma il giurista non fa lo scienziato, né aspira a risultati di valore assoluto, utilizzabili ex se al di fuori dell’ambito processuale in cui matura l’interpretazione del singolo caso di specie.
Il giurista, che eserciti il ruolo di pubblico ministero, di difensore, o di giudicante, discute di mera attribuzione di responsabilità e di coercizione del più sacro dei diritti individuali, la libertà.
Deve solo riconoscere i limiti del proprio “operato” e arrestarsi, secondo principi di garanzia e non certo di ricerca di verità astratta, laddove l’esegesi del fatto gli sia inibita dai limiti che connotano ontologicamente la natura del giudizio penale.
Ciò che non può dimostrarsi nel processo in termini di verificabilità e garanzia, è “inesistente” per la formulazione del giudizio di responsabilità, come ben sanno tutti coloro che operano nell’ambito del processo penale moderno, emancipatosi da letture soggettivizzanti e frutto di puro arbitrio.
Nel processo penale non si rendono ai quesiti posti risposte esclusivamente “soggettive”, e non v’è spazio per “soluzioni concettuali” connotate da “arbitrarietà” (cfr. Corte. cost., n. 96/1981, cit.)
Il difensore può e deve costituire un presidio dinanzi a tali possibili derive.
Il diritto lo fanno gli esseri umani che svolgono le proprie funzioni nell’ambito del processo penale e che non intendano abdicare al proprio ruolo. Quale che sia, ovviamente.
Una notazione conclusiva: il magistrato citato in premessa sedeva sul banco dell’accusa, ed era il Procuratore della Repubblica.
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