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IL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI (2° AGGIORNAMENTO: LE REGOLE A PARTIRE DAL 1° APRILE 2026)

  • 2 ore fa
  • Tempo di lettura: 6 min

NUOVO SCHEMA RIASSUNTIVO

DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO DEGLI ATTI

NEL PROCESSO PENALE PER I DIFENSORI

(DM 217/23 art. 3 modif. da DM 206/24 e DM 206/2025)



C’era una volta il timbro: le attuali modalità di deposito degli atti penali


Come abbiamo scritto a suo tempo, orientarsi tra le molteplici riforme che si sono succedute in questi ultimi anni non è sempre agevole: è per questo che, con riguardo al principale profilo pratico relativo all’attività professionale, abbiamo pensato di elaborare uno schema riassuntivo delle distinte modalità di deposito degli atti oggi vigenti nell’ordinamento penale per i difensori.


Si tratta di disposizioni che invero inseriscono nel sistema penale novità significative, in grado di alterare radicalmente i precedenti assetti operativi: si consideri, ad esempio, quanto è dirompente la possibilità pratica per il cancelliere (sempre che si celi dietro gli automatismi informatici una persona fisica…) o per il Portale dei depositi telematici degli atti di “non accettare” un deposito, per requisiti sconosciuti un tempo al codice di procedura penale (requisiti formali relativi al formato del file “caricato” sul sistema) o per obiettiva impossibilità di accedere ad un fascicolo dovuta alla mancanza di tempestivo aggiornamento del sistema, dopo il deposito della nomina difensiva o nel passaggio a diverse fasi del procedimento (con relativa competenza di un “nuovo” ufficio procedente), ovvero alla necessità di effettuare il deposito di atti ad uffici diversi da quelli che procedono (es. deposito atti al PM in procedimento già in fase dibattimentale).


Sono effetti dirompenti sovente ignorati o malintesi, financo dai professionisti del settore. Su di essi occorrerà tornare a soffermarsi in futuro (per chi volesse intanto approfondire: "CON IL COMPUTER RISOLVO UN SACCO DI PROBLEMI CHE PRIMA NON AVEVO"), al fine di districare difficoltà operative che spesso, ancor oggi, in una fase di sostanziale e perenne sperimentazione, impongono un contatto diretto con le cancellerie interessate (a proposito di informatizzazione…); e siamo ancora in attesa della versione 2.0 del PDP già da un po' annunciata dal Ministero della Giustizia, che quasi certamente presenterà (inaspettati?) vizi di gioventù con cui si dovranno fare i conti...


Per soprammercato, si ha a che fare con un assetto normativo "ontologicamente" in fieri, sia perché il legislatore ci ha rimesso mano più volte di fronte alle difficoltà tecniche e operative del PDP (e quindi, presumibilmente, continuerà ancora a farlo), sia perché mano a mano maturano le varie scansioni temporali con cui le norme in vigore prevedono che si arrivi, più o meno gradualmente, "a regime" per tutti gli uffici giudiziari. Ragione per cui continueremo, in futuro, ad aggiornare lo schema riassuntivo, via via che sarà necessario.


Rispetto a quello che avevamo pubblicato a gennaio 2026, per aggiornare il precedente di settembre 2025 alle modifiche introdotte dal d.m. 31 dicembre 2025, n. 206, all'art. 3, d.m. n. 217/2023 (con l'inserimento dei commi 3 bis e 3 ter), lo schema che segue tiene semplicemente conto del fatto che dall'1.4.2026 è venuta meno la possibilità di effettuare anche con modalità non telematiche il deposito al Tribunale delle impugnazioni relative alle misure cautelari personali e reali, e al sequestro probatorio.



Profili generali:


  • Dal 1.1.2025 PDP (Portale Deposito Atti Penali) obbligatorio per il deposito di atti destinati ai seguenti uffici: PM (Pubblico Ministero), GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), GUP (Giudice per l’Udienza Preliminare), TRIB (Tribunale), PG-CdA Procura Generale presso la Corte d’Appello (limitatamente al procedimento di avocazione).


  • Fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) per GDP (Giudice di Pace), CDA (Corte d’Appello) e PG-CdA, ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.


  • Fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) per PM presso il Tribunale dei minori, Tribunale dei minori, Tribunale di Sorveglianza, Suprema Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione; deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema di tali uffici.


  • Fino al 31.12.2026 modalità non telematiche (pec o cartaceo) per Giudice Esecuzione, Misure di prevenzione, Rapporti con Autorità straniere (Libri X e XI Codice di Procedura Penale).



Distinzione in base all'ufficio destinatario dell'atto:


  • PM: PDP obbligatorio.


  • GIP: PDP obbligatorio.


  • GUP: PDP obbligatorio.


  • TRIBUNALE: PDP obbligatorio.


  • PG-CdA: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente già possibile il deposito anche con PDP. Attenzione: PDP obbligatorio per il procedimento di avocazione.


  • GDP: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente già possibile il deposito anche con PDP.


  • CDA: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente già possibile il deposito anche con PDP.


  • TRIBUNALE DEI MINORI: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.


  • PM PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.


  • SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.


  • PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.


  • TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.


  • GIUDICE DELL’ESECUZIONE: fino al 31.12.2026 modalità non telematiche (pec o cartaceo).


 

Distinzione in base alla tipologia dell'atto da depositare (N.B.: sono indicati solo atti principali, per il resto vale comunque il riferimento di cui al punto precedente  all’Autorità che riceve l’atto):

 

1- Nomina del difensore (anche persona offesa):

  • Procura della Repubblica presso Tribunale (Fase di indagini): PDP.

  • GDP: fino al 31.12.26 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo), ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.

  • GIP: PDP.

  • GUP: PDP.

  • TRIB: PDP.

  • CDA: fino al 31.12.26 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo), ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.

  • CASS: fino al 31.12.26 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.

  • GIUDICE DELL’ESECUZIONE: fino al 31.12.2026 modalità non telematiche (pec o cartaceo).

  • TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.

 

Attenzione: se la nomina già contiene le procure speciali non vi sono specificazioni, se invece la procura speciale (per riti alternativi, rinuncia all’impugnazione, costituzione di parte civile in nome e per conto etc.) viene depositata autonomamente o in un momento successivo al deposito della nomina segue il regime di deposito dell’Autorità cui è destinato l’atto (a seconda della fase del procedimento in corso).

 

2- Opposizione a Decreto penale di condanna: PDP, cartaceo o pec, anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l'opponente ex art. 461 c. 1 c.p.p.

  • Memoria 415-bis c.p.p.: PDP.

  • Opposizione alla richiesta archiviazione: PDP.

  • Reclamo ex art. 410-bis c.p.p.: PDP.

  • Lista testimoniale: PDP.

  • Atto di appello: avverso sentenza Tribunale, Gip, Gup, PDP (attenzione: avverso sentenza Giudice di Pace fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche, pec o cartaceo, ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP).

  • Ricorso cassazione: ricorso per saltum o comunque avverso sentenza di primo grado inappellabile Tribunale, Gip, Gup: PDP (attenzione: avverso sentenza Giudice di Pace fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche, pec o cartaceo, ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP).

  • Avverso sentenza d’appello CDA: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.

  • Avverso sentenza Tribunale (appello sentenza GDP): PDP.

  • Richiesta riesame misura personale: PDP.

  • Richiesta riesame misura reale: PDP.

  • Appello in materia cautelare: PDP.

  • Richiesta modifica misure cautelari personali: PDP in fase di indagini o nel corso del processo di primo grado; per le fasi successive occorre far riferimento al regime dei depositi per l’Autorità che procede.

  • Richiesta revoca o modifica misure cautelari reali: PDP in fase di indagini o nel corso del processo di primo grado; per le fasi successive occorre far riferimento al regime dei depositi per l’Autorità che procede.

  • Costituzione parte civile: fuori udienza mediante PDP, altrimenti sempre consentita presentazione in udienza in formato cartaceo.




Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.

 
 
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