top of page

GIUDICE PENALE DI PACE, INTERESSI CIVILI E RIMEDI IMPUGNATORI PER LE VITTIME DEL REATO

  • 26 giu
  • Tempo di lettura: 8 min


1) Un convitato di pietra

Ad una riflessione disincantata non sfugge che i processi penali dinanzi al giudice di pace per le fattispecie di microconflittualità interpersonale, sono in realtà cause civili sotto mentite spoglie.


Gli interessi restitutori e risarcitori vi giocano, infatti, un ruolo dominante, che non solo ne condiziona l'andamento pratico ma, a monte, ossia a livello normativo, ne determina la fisionomia stessa e, in un certo senso, il preordinamento teleologico.


Sotto questo punto di vista, è noto che nel dar vita alla giurisdizione penale di pace il legislatore ha concepito un sistema con crismi propri, oggettivamente moderni rispetto a quelli all'epoca in auge per la giustizia “maggiore”; un sistema che per alcuni versi si presentava come un laboratorio per sperimentare soluzioni innovative che hanno anticipato di molto il rito ordinario nel riconoscimento di un ruolo pregnante alla vittima del reato (figura diventata oggi persino debordante nei processi di tribunale per reati da c.d. codice rosso: rinviamo in proposito ai nostri articoli: “Il re è nudo”. Libertà, moralismo e pudore. Il diritto di difesa e le derive del sottosistema penale dei reati da “codice rosso”; Il “codice rosso” ai confini del plagio: vessazioni morali ed esegesi del ritorno della vittima; Presunzioni, prove legali e ancora “derive” dal codice rosso: c'è un giudice a Berlino?).

Il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è intriso di previsioni che rivelano un tale imprimatur.


Che le istanze riparatorie, e chi ne è portatore, pesino non poco sulle strutture e le dinamiche del procedimento penale di pace, non c'è bisogno di spiegarlo a chi frequenta per professione le aule di giustizia.

La cosa, in verità, è del tutto evidente.

Si pensi soltanto al potere attribuito all'offeso da un reato procedibile a querela di promuovere il processo esercitando una sorta di azione penale privata (n.d.r.: sappiamo che, a rigore, l'espressione è “tassonomicamente” impropria, ma rende l'idea) tramite il ricorso immediato al giudice ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 274/2000, con possibilità di “incapsulare” in questo tipo di iniziativa anche l'azione civile di danno (art. 23); o alla centralità che il legislatore ha attribuito all'udienza di comparizione in vista del tentativo di conciliazione che il giudice di pace ha l'obbligo di promuovere tra le parti, quando il reato è perseguibile a querela (art. 29); o, ancora, alla possibilità per la persona offesa di opporsi alla pronuncia di una sentenza che dichiari non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto (art. 34, comma 3); o, infine, all'istituto dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35).


A prescindere dalle scelte di politica criminale sottese al d.lgs. n. 274/2000, sulle quali non serve soffermarsi ulteriormente, il fatto che nel procedimento penale di pace sia riconosciuta una posizione solidamente attiva ai soggetti portatori degli interessi lesi da un certo tipo di condotte – espressione, come si diceva, di una microconflittualità interpersonale – è tutto sommato ragionevole anche alla luce del comune buon senso.


Sappiamo tutti, infatti, che, salvo rare eccezioni, chi sporge una querela per diffamazione o per percosse o per lesioni lievi (e neanche tanto lievi, a volte, visto che il GdP è competente anche per le dolose con malattia fino a 40 giorni) e così via, in fondo non ha come obiettivo principale che al responsabile sia comminata una pena pecuniaria, oltretutto poco più che simbolica per entità.

Molto più gli preme che il colpevole sia condannato a risarcirgli i danni patrimoniali e morali, magari per un ammontare che potrebbe essere anche di molto superiore agli ordinari limiti di competenza per valore del giudice di pace civile.

E questo intento “primario” dell'offeso/danneggiato non tanto è dovuto a ragioni prosaiche, puramente economiche: sarebbe un eccesso di semplificazione pensarlo. Il punto è, piuttosto, che agli occhi delle vittime di questa tipologia di reati la vera sanzione è proprio quella risarcitoria, l'unica percepita come autenticamente punitiva per il reo e in grado effettivamente di “dare soddisfazione” per il torto subito (come dicono nei romanzi di cappa e spada coloro che sfidano a duello chi li ha offesi e poi, se gli va male, muoiono).


Con queste premesse, si capisce perché, in concreto, il processo penale davanti al giudice di pace si svolge nella maggior parte dei casi come una contesa a due tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, con il pubblico ministero (onorario) relegato al ruolo di poco più che spettatore; e con al centro gli interessi risarcitori. Una causa civile, appunto, ma in forma diversa.

E il risultato finale discenderà, a cominciare dal versante probatorio, proprio da tale contesa a due.


2) Proscioglimenti, che fare?

Se il giudizio si conclude in modo favorevole alla vittima, con la condanna dell'imputato anche alla rifusione dei danni, nulla quaestio (o meglio, gli eventuali sviluppi successivi dipenderanno dall'impugnazione che l'imputato proporrà per ribaltare l'esito; ricordiamo solamente – perché qui ci interessa sviluppare il tema dal punto di vista del danneggiato – che ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 l'imputato può appellare le sentenze di condanna se applicano una pena diversa da quella pecuniaria, altrimenti può solo ricorrere per cassazione, a meno che non impugni pure il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile; peraltro, una giurisprudenza consolidata afferma che è ammissibile l'appello proposto dall'imputato contro le sentenze di condanna del giudice di pace a pena pecuniaria anche se non specificamente rivolto al capo relativo agli interessi civili, poiché, per effetto dell'art. 574, comma 4, c.p.p., l'impugnazione proposta contro i punti della decisione che riguardano la responsabilità penale estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, inclusi quelli concernenti il risarcimento: tra le tante, Cass., sez. V, 9 gennaio 2024, n. 5345; Cass., sez. V, 6 dicembre 2021, n. 5727).


Se, invece, alla fine del processo, il giudice di pace emette una sentenza di proscioglimento, di quali strumenti dispone l'offeso/danneggiato per non vedere definitivamente delusa quell'aspettativa che – verosimilmente – rappresentava il vero fulcro, il motore primo, della sua iniziativa giudiziaria?


Dipende da come ha scelto di agire in origine.


Diciamo subito, al riguardo, che i dati normativi non sono di immediata, né facile, lettura.

Le disposizioni ad hoc dettate dal d.lgs. n. 274/2000 si devono infatti integrare con quelle del codice di procedura, che in forza dell'art. 2 dello stesso decreto si osservano nel procedimento penale di pace «in quanto applicabili» (e in primis bisogna stabilire quando lo siano).


Ora, se la persona offesa ha chiesto direttamente la citazione a giudizio presentando un ricorso immediato al giudice di pace a norma dell'art. 21 d.lgs. n. 274/2000, l'art. 38, comma 1, del decreto stesso gli riconosce il potere di «proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento (…) negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero».

Il riferimento agli “stessi casi” in cui il PM può impugnare la medesima tipologia di sentenze, rimanda all'art. 36 d.lgs. n. 274/2000, che, oggi, nel testo modificato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46 (cd. legge Pecorella, che ha resistito in parte qua ai noti interventi demolitori della Corte costituzionale), consente al titolare dell'accusa di avvalersi solamente del ricorso per cassazione (comma 2).

Il fatto, poi, che il ricorrente ex art. 21 d.lgs. n. 274/2000 possa impugnare le decisioni di proscioglimento “anche agli effetti penali”, rende necessario delimitare con esattezza i suoi poteri di impugnazione rispetto a quelli della parte civile, tanto più se si tiene conto che, come sopra accennato, contestualmente alla presentazione del ricorso immediato l'offeso/danneggiato potrebbe essersi costituito parte civile (art. 23 d.lgs. n. 274/2000).


E qui, va detto subito che il d.lgs. n. 274/2000 non dedica alcuna specifica previsione al potere di impugnativa della parte civile (diversamente da quel che fa per pubblico ministero, imputato e persona offesa ricorrente), sicché si deve guardare all'art. 576 c.p.p., a sua volta interessato dalla legge Pecorella e quindi, di riflesso, toccato dalle diverse pronunce della Consulta che, tra il 2007 e il 2008, hanno riportato indietro le lancette dell'orologio a prima della riforma.

Materia intricatissima. Per fortuna ci viene in soccorso la giurisprudenza, la quale ha chiarito, da un lato, che la parte civile non può impugnare i capi penali della sentenza di primo grado se non indirettamente, ossia attraverso il potere di sollecitazione del pubblico ministero previsto dall'art. 572 c.p.p.; dall'altro lato, che ai sensi dell'art. 576 c.p.p. può impugnare i capi della sentenza di condanna che riguardino gli interessi civili e, ai soli effetti della responsabilità civile, le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio. Tali facoltà, secondo i giudici, si sono estese per effetto della l. n. 46/2006, che ha eliminato dal testo dell'art. 576, comma 1, c.p.p. l'inciso «con il mezzo previsto per il pubblico ministero»: la parte civile può, dunque, sia pure ai soli effetti civili, impugnare senza restrizioni le sentenze del giudice di pace che le sono sfavorevoli, e quindi può proporre sia appello sia ricorso per cassazione (così come accade per le sentenze del giudice ordinario).

In questo quadro, l'art. 38 d.lgs. n. 274/2000 amplia il potere di impugnazione riservato alla parte civile dall'art. 576 c.p.p., perché, quando il procedimento è stato instaurato nelle forme dell'art. 21 d.lgs. n. 274/2000, le consente altresì di proporre ricorso per cassazione anche agli effetti penali (v., ad es., Cass., sez. IV, 14 febbraio 2007, n. 15223; Cass., sez. V, 19 settembre 2014, n. 48696; Cass., sez. IV, 27 ottobre 2022, n. 43463.


Vi è poi un'ulteriore questione, su cui si sono pronunciate di recente le Sezioni Unite della Cassazione, concernente la legittimazione o meno della parte civile non ricorrente ex art. 21 d.lgs. n. 274/2000 ad impugnare nel merito, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento del giudice di pace relative a reati puniti con pena alternativa, dopo che il d.lgs. 10 ottobre 2022 (cd. riforma Cartabia) ha modificato l'art. 593, comma 3, c.p.p., estendendo anche alle sentenze di proscioglimento relative a delitti puniti con pena pecuniaria o alternativa, l'inappellabilità già sancita per le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa.

La questione si è posta perché l'art. 593, comma 3, c.p.p., così riformulato, in linea astratta comprende nel proprio ambito applicativo tutti i reati di competenza del giudice di pace, viste la sanzioni stabilite dall'art. 52 d.lgs. n. 274/2000.

Ebbene, le Sezioni Unite hanno affermato che il sistema penale di pace ha carattere autonomo e separato rispetto a quello ordinario e, pertanto, le modifiche all'art. 593, comma 3, c.p.p. non vi trovano applicazione non solo nei confronti di pubblico ministero, imputato e persona offesa ricorrente (considerati i loro poteri di impugnazione, espressamente delineati dagli artt. 36, 37 e 38 d.lgs. n. 274/2000), ma neppure nei confronti della parte civile, la quale deve ritenersi tutt'ora legittimata ex art. 576 c.p.p. a proporre appello agli effetti civili contro le sentenze di proscioglimento del giudice di pace; diversamente, nelle situazioni di (rispettiva) soccombenza sugli interessi civili si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra parte civile e imputato (Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2025, n. 23406).


3) In sintesi

Proviamo a tirare le somme.


In caso di sentenza di proscioglimento del giudice di pace (qualunque sia la pena in astratto prevista per il reato oggetto di imputazione):


a) la persona offesa che abbia proposto ricorso diretto ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 274/2000 può proporre ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., anche agli effetti penali, a prescindere dal fatto che si sia costituita o meno parte civile;


b) la persona offesa che abbia proposto ricorso diretto ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 274/2000 e che si sia contestualmente costituita parte civile, può altresì, o in alternativa, proporre appello, ma solo agli effetti della responsabilità civile;


c) la persona offesa non ricorrente, costituita parte civile, può proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile.



Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.

 
 
bottom of page