L'ESSENZIALE: UN VADEMECUM MINIMO SUL DEPOSITO DELLE IMPUGNAZIONI
Aggiornamento: 5 giorni fa

SCHEMA RIASSUNTIVO
DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI IMPUGNAZIONE, E ALTRE AMENITA' (aggiornato al DM 114/2026)
1) Un passaggio delicato
E' innegabile che le impugnazioni sono materia che contribuisce non poco a rendere difficili le notti dell'avvocato penalista, perché il terreno su cui ci si muove quando si deve dare impulso ad un nuovo grado del giudizio, o di una vicenda cautelare, o alla riapertura di un procedimento, può essere assai accidentato e pieno di insidie anche per via di tanti, troppi, inutili formalismi di cui la più recente legislazione ha disseminato il codice di procedura penale, in nome di un odioso atteggiamento di sfavor impugnationis alieno alla nostra più alta tradizione giuridica, e "servo furbo" di malintesi obiettivi di efficienza del sistema.
Cadenze spesso eccessivamente serrate, forme che una giurisprudenza arcigna rende ancor più difficili da maneggiare di quanto non siano già sulla carta, requisiti apparentemente sostanziali ma non seriamente misurabili su un piano oggettivo (come la specificità dei motivi d'appello, pretesa a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1 bis, c.p.p., ad onta della cognizione rescissoria del giudice di seconde cure delineata dall'art. 597 c.p.p.), adempimenti macchinosi, norme di incerta interpretazione; tutto concorre a complicare un quadro che, invece, riguardando un passaggio particolarmente rilevante, e potenzialmente decisivo per l'esercizio del diritto di difesa, dovrebbe essere improntato a canoni di massima semplificazione e a criteri di accesso a maglie larghe (nei limiti della ragionevolezza).
Una svista, una dimenticanza, un aspetto non meditato in tutti i suoi possibili risvolti, un profilo esposto in termini non del tutto chiari, un eccesso involontario di sintesi, possono compromettere gravemente le potenzialità del rimedio impugnatorio di cui di volta in volta ci si avvale per rimuovere una certa decisione che si ritenga ingiusta o errata, con ripercussioni negative rispetto alla possibilità stessa di conseguire l'esito sperato (si pensi ad un thema decidendum non devoluto ab origine al giudice superiore e non proponibile con motivi nuovi, o ad un punto quoad poenam di una condanna che resti per sempre "nella penna" che scrive l'atto di appello, o ad una quaestio iuris non tempestivamente dedotta con conseguente perdita definitiva delle chances di farla valere), ma possono persino determinare, in radice, la mancata instaurazione del rapporto processuale per un vizio "capitale" dell'atto introduttivo, e dunque una irrimediabile cristallizzazione della pronuncia sfavorevole.
Su un simile sfondo tutt'altro che rasserenante, particolare attenzione va posta, di questi tempi, al deposito dell'atto di impugnazione, dal momento che la relativa disciplina non è affatto suscettibile di reductio ad unum ma, all'opposto, si presenta variegata, e perciò insidiosa, in quanto, a seconda del mezzo concretamente in questione, patisce le desolanti vicende di una sofferta (a dir poco) messa a regime del Portale dei Depositi Penali (cd. PDP).
Avendo trattato a più riprese l'argomento per dare conto delle modifiche via via intervenute in tema, ci siamo resi conto, peraltro, di come non sia affatto agevole enucleare le previsioni che specificamente presiedono al deposito delle diverse impugnazioni, all'interno di un complesso di norme - ormai diventato decisamente convulso, astruso e labirintico - che, in uno schizofrenico alternarsi e incastrarsi di criteri disomogenei, non sono concepite ratione acti ma in riferimento agli uffici giudiziari e/o a peculiari procedure. Pertanto, abbiamo cercato, in chiave pratica, di condensarle in un apposito schema riepilogativo.
2) Presentazione dell'impugnazione
Vigono regole generali. L'art. 582, comma 1, c.p.p. prescrive che l'atto di impugnazione sia «presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis (indicazione del tutto superflua, invero, posto che la presentazione dell'impugnazione non è certo un terreno immune dall'applicazione dell'art. 111 bis c.p.p.; da tali modalità sono esentate, eventualmente, solo le persone fisiche che abbiano la qualifica di parti private: art. 582, comma 1 bis, c.p.p.) nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».
L'incipit dello stesso art. 582, comma 1, c.p.p. chiarisce che tutto ciò vale «Salvo che la legge disponga altrimenti»; ergo, occorre verificare se previsioni ad hoc contemplino, per ciascun mezzo di impugnazione, un luogo diverso per il deposito, o modalità diverse da quelle telematiche. E se per individuare il luogo del deposito occorre cercare tra le norme del codice di procedura, per quanto concerne le eventuali "modalità altre" del deposito la "legge che dispone altrimenti" è, in forza dell'art. 87 d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), l'art. 3 del d.m. n. 217/2023, come modificato dal d.m. n. 114/2026 che, da ultimo, ha scandito i tempi della piena attuazione del processo penale telematico (si rimanda per un approfondimento a «IL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI (3° AGGIORNAMENTO: LE REGOLE A PARTIRE DAL 30 GIUGNO 2026)»).
Se ne ricava quanto segue.
Opposizione a decreto penale di condanna: possibili PDP, formato cartaceo o pec; deposito consentito anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l'opponente, ex art. 461, comma 1, c.p.p. (si rinvia, per approfondimenti, a «CARTA CANTA (PARTE SECONDA). L'OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA»).
Reclamo ex art. 410 bis, comma 3, c.p.p., contro il provvedimento di archiviazione (deposito presso la cancelleria GIP): PDP obbligatorio.
Appello contro sentenze del GUP o del Tribunale ordinario (deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione): PDP obbligatorio.
Appello contro sentenze del Giudice di Pace (deposito presso la cancelleria del GdP): PDP obbligatorio dall'1.1.2028; fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema (N.D.R.: all'atto pratico - riteniamo - se i menù del Portale consentono di effettuare il deposito, a monte il provvedimento di cui sopra esiste).
Appello contro sentenze del GUP o del Tribunale per i minorenni (deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione): PDP obbligatorio dall'1.1.2029; fino al 31.12.2028 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema.
Ricorso per cassazione contro sentenze della Corte d'appello (deposito presso la cancelleria della CdA): PDP obbligatorio dall'1.7.2027; fino al 30.6.2027 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ma possibile anche il deposito con PDP.
Ricorso per cassazione contro sentenze del Tribunale quale giudice d'appello per le sentenze del GdP (deposito presso la cancelleria del Tribunale): PDP obbligatorio dall'1.1.2028; fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema.
Ricorso per cassazione contro sentenze della Corte d'appello per i minorenni (deposito presso la cancelleria della CdAMin): PDP obbligatorio dall'1.1.2029; fino al 31.12.2028 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema.
Ricorso immediato per cassazione (cd. per saltum: art. 569 c.p.p.) e ricorso per cassazione contro sentenze inappellabili di GIP/GUP, Tribunale ordinario, GdP, GUP Min., Trib. Min. (deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione): valgono le regole rispettivamente previste per il deposito degli appelli.
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione: art. 625 bis c.p.p.): PDP obbligatorio dall'1.1.2028; fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema.
Richiesta di revisione (deposito presso la cancelleria della CdA competente: art. 633 c.p.p.): PDP obbligatorio dall'1.7.2030; fino al 30.6.2030 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema (N.D.R.: attualmente, tramite il menù "Depositi" del PDP - nella colonna a sinistra della home page - si può specificamente procedere al deposito di "Revisione" e "Rescissione del giudicato"; vi è inoltre una misteriosa voce "Impugnazioni o Ricorsi in Cassazione al Riesame", cliccando sulla quale si apre un ulteriore menù a tendina dedicato sia alla materia cautelare personale sia alla reale, ove è contemplato persino il "Riesame reale terzo interessato").
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione (art. 634 c.p.p.) e contro la sentenza di revisione (art. 640 c.p.p.) (deposito presso la cancelleria della CdA): PDP obbligatorio dall'1.7.2030; fino al 30.6.2030 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema.
Ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione (artt. 315, comma 3, c.p.p. e 102 n. att. c.p.p.) e di riparazione dell'errore giudiziario (art. 646, comma 3, c.p.p.) (deposito presso la cancelleria della CdA che ha emesso l'ordinanza): PDP obbligatorio dall'1.7.2030; fino al 30.6.2030 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema.
Richiesta di rescissione del giudicato (deposito presso la cancelleria della CdA competente: art. 629 bis c.p.p.): PDP obbligatorio dall'1.7.2030; fino al 30.6.2030 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema (N.D.R.: si veda la Nota sopra, alla voce "Richiesta di revisione").
Ricorso per l'eliminazione degli effetti di decisioni adottate in violazione della C.E.D.U. (deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione censurata dalla Corte E.D.U.: art. 628 bis, comma 2, c.p.p.): PDP obbligatorio dall'1.7.2030; fino al 30.6.2030 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema.
Opposizione (artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p.) e ricorso per cassazione (art. 666, comma 1 e 6, c.p.p.) contro i decreti e le ordinanze del Giudice dell'esecuzione (deposito presso la cancelleria del G.E.): PDP obbligatorio dall'1.7.2029; fino al 30.6.2029 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema.
Opposizione e ricorso per cassazione contro le ordinanze del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza (art. 678 c.p.p.) e appello al Trib. Sorv. contro le ordinanze del Mag. Sorv. (art. 680 c.p.p.) (deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento): PDP obbligatorio dall'1.1.2030; fino al 31.12.2029 consentite modalità non telematiche (formato cartaceo o pec), ed eventualmente possibile anche il deposito con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema.
Impugnazioni cautelari (N.D.R.: si veda la Nota sopra, alla voce "Richiesta di revisione"):
a) in materia di misure personali:
Riesame e appello (deposito nella cancelleria del Tribunale del capoluogo del distretto: artt. 309, comma 4 e 7, e 310, comma 2, c.p.p.): PDP obbligatorio;
Ricorso per cassazione (deposito nella cancelleria del Tribunale "distrettuale"): PDP obbligatorio;
Ricorso immediato (cd. per saltum) per cassazione (deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa: art. 311, comma 2, c.p.p.): si osservano le regole previste per il deposito degli atti al giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa;
b) in materia di misure reali:
Riesame e appello (deposito nella cancelleria del Tribunale circondariale: artt. 324 e 322 bis, comma 2, c.p.p.): PDP obbligatorio;
Ricorso per cassazione (deposito nella cancelleria del Tribunale circondariale): PDP obbligatorio;
Ricorso immediato (cd. per saltum) per cassazione (deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il decreto di sequestro: art. 325, comma 2 e 3, c.p.p.): si osservano le regole previste per il deposito degli atti al giudice che ha emesso il decreto di sequestro.
Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.

