DIO E' MORTO, MARX E' MORTO E ANCHE IL PORTALE NON FUNZIONA TANTO BENE. BREVE VADEMECUM PER DEPOSITARE GLI ATTI QUANDO IL PDP E' IN TILT
Aggiornamento: 14 ore fa

Per chi svolge ancora l’attività di avvocato penalista la recentissima sentenza della Corte di cassazione, sez. V, 11 settembre 2026, n. 33829 (pres. Catena, rel. Morosini), è come manna dal cielo perché descrive, anche con esempi pratici, quali modalità debbano utilizzarsi per superare i tanti malfunzionamenti del PDP.
Il “casus belli” è molto semplice ed, invero, non infrequente nei nostri tribunali. Nell’aprile del 2025 – cioè quando era già in vigore, per il difensore, l’obbligo di depositare l’atto di appello esclusivamente con il PDP – due colleghi, poiché nel giorno di scadenza del termine l'utilizzo dell'applicativo non risultava possibile a causa di un "codice errore" del sistema, procedono al deposito con le “modalità COVID”, ossia inviano le loro impugnazioni alla casella di posta elettronica certificata “depositoattipenali” del tribunale di Biella, segnalando l'inconveniente informatico. La corte di appello di Torino, avvedutasi della violazione di legge, dichiara, de plano, inammissibili le impugnazioni. Avverso la predetta decisione vengono proposti i relativi ricorsi in Cassazione con i quali si sollevano numerose censure. In primis – si dice – l’atto di impugnazione avrebbe, comunque, raggiunto il suo scopo e lo avrebbe raggiunto nei termini di legge: violerebbe, pertanto, l’art. 6 CEDU la inammissibilità di un atto, dettata da ragioni formali, quando lo stesso è pervenuto validamente, e tempestivamente, avanti al magistrato che lo deve decidere.
La pronuncia di rigetto della Suprema corte è, come spesso accade, occasione per fare il punto sulla situazione in ordine ai malfunzionamenti del PDP e, anche, per precisare alcune cose importanti che non erano affatto scontate in questa materia completamente nuova.
Il quadro giuridico di riferimento – scrivono i giudice di legittimità – è dato dall'art. 175 bis c.p.p., dedicato, specificatamente, ai malfunzionamenti del PDP e dall’art. 175 c.p.p. in tema di restituzione nei termini.
In estrema sintesi:
1) quando il malfunzionamento del PDP è certificato dal dirigente del DGSIA e pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia – la pagina da consultare è la seguente, e la riportiamo per comodità di tutti: Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia | Malfunzionamenti – nell’arco di tempo indicato dal provvedimento è possibile, per il difensore, depositare l’atto con modalità non telematiche (e cioè a mani in cancelleria o alla PEC “depositoattipenali”). Riportiamo, qui, in calce, un esempio di malfunzionamento certificato dal dirigente del DGSIA e tratto proprio dalla pagina web sopra indicata. Si noti che la certificazione attesta data, orario di inizio e fine del malfunzionamento ed ambito territoriale nel quale si è verificato il problema informatico. Ogni e qualsiasi deposito NON effettuato con il PDP, in quell’arco di tempo ed in quel territorio, è salvo grazie al dettato dell'art. 175 bis, comma 3, c.p.p., ed alla presenza della certificazione del dirigente del DGSIA (che, comunque, il difensore dovrà, quantomeno, esibire o allegare nelle more);

2) quando il mal funzionamento del PDP è solo locale (e non nazionale) si applica sempre l’art. 175 bis, comma 3, c.p.p. ma, in questo caso, la certificazione del mal funzionamento non viene rilasciata dal dirigente del DGSIA, ma dal dirigente del singolo ufficio giudiziario interessato. Chi sia questo dirigente (da cui il difensore dovrà, se del caso, andare a sollecitare la certificazione), come debba attestare il mal funzionamento e dove lo debba comunicare e a chi, non è dato sapere e, guardacaso, nonostante la stragrande quantità dei malfunzionamenti del PDP siano locali, nessun inconveniente è stato ancora pubblicato sul sito del Ministero alla pagina di cui abbiamo indicato il link;
3) alternativa, sempre percorribile, nel solo caso delle impugnazioni, è quella indicata dall’art. 582, comma 1 bis, c.p.p.; alternativa che – si ricordi – prescinde dal buono o dal cattivo funzionamento del PDP, ma può risultare utilissima proprio quando il portale non funziona. La parte privata (cioè la persona fisica dell’imputato e/o della parte civile o del responsabile civile) può presentare l’atto personalmente, o mediante un suo incaricato, in forma cartacea nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. In buona sostanza: se il termine per l’impugnazione scade ed il PDP non funziona, è la parte personalmente che può “bypassare” le inefficienze del “magnifico mondo telematico” del Ministero recandosi in cancelleria per depositare l’impugnazione, come si faceva prima del COVID;
4) se nei casi sopra indicati di malfunzionamento, certificato dal DGSIA o attestato dal dirigente del singolo ufficio giudiziario, scadono anche dei termini previsti a pena di decadenza – e aggiunge, giustamente, la pronuncia che qui si commenta – NON è possibile depositare con modalità non telematiche ai sensi dell’art. 175 bis, comma 3, c.p.p., non resta che sollecitare la restituzione nei termini con le modalità e le forme di cui all’art. 175 c.p.p.;
5) la sentenza n. 33829/2026 della Cassazione, invero, non è importante tanto per i casi, residuali, e spesso ben noti anche ai giudici ed ai cancellieri, dei mal funzionamenti certificati del PDP, ma perché tratta, specificatamente, i casi di mal funzionamento NON certificati, riconoscendo pieno valore giuridico a questa categoria. In altre parole – e la cosa non era affatto scontata – nella pronuncia de qua si dice chiaramente che esistono tutta una serie di mal funzionamenti del PDP che NON vengono certificati né dal dirigente del DGSIA, né dal dirigente dell’ufficio giudiziario; mal funzionamenti che, tuttavia, possono impedire ugualmente il deposito rituale dell’atto tramite il portale. In questi casi la valvola di sicurezza – scrive la Suprema corte – è la restituzione nei termini prevista dall’art. 175 c.p.p. per i casi di forza maggiore o di caso fortuito.
In breve: entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento la parte può chiedere la restituzione nel termine per il compimento dell’atto se prova di non aver potuto osservare il termine per una disfunzione del sistema informatico. Disfunzioni, ovviamente, “atipiche” cioè non certificate ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p. né dal dirigente del DGSIA, né dal dirigente dell’ufficio del singolo tribunale.
Attenzione, però: i malfunzionamenti atipici non possono avere connotazioni soggettive – si ricordi: sono riconducibili ai casi generali di forza maggiore e caso fortuito – e devono, inoltre, essere provati dal difensore. In altre parole, l’impedimento non deve essere causato da comportamenti del singolo soggetto interessato dallo stesso; affermazione che, per certo, presta il fianco ad inevitabili interpretazioni discrezionali. Così, per esempio, ci sembra che siano da escludere dalla casistica forse proprio le ipotesi più frequenti di malfunzionamenti : scadenza della firma digitale o della identità digitale per accedere al PDP, problemi tecnici legati al proprio PC e non riconducibili a situazioni generalizzate, sospensione del servizio internet per mancato pagamento delle utenze, etc.
Per quanto riguarda la prova dell’impedimento, l’elenco degli “indizi” viene riportiamo dalla stessa pronuncia della Cassazione qui in commento e, pertanto, lo riportiamo pedissequamente (cfr. p. 9): “fotografia della schermata del PDP che mostri “servizio non disponibile” o una fase di caricamento non completata, riferimento preciso del codice errore, marca temporale dei tentativi effettuati, log del browser, log della connessione, registri del gestore del portale ed altro”.
Il catalogo, ovviamente, non è tassativo, ma ad essere onesti, al di là dello screenshot della schermata del PDP, tutti gli altri indicatori del malfunzionamento richiedono delle conoscenze informatiche superiori alla media e non alla portata di chi, per professione, si occupa di diritto. Chi scrive, onestamente, non saprebbe ritrovare il file di log del proprio browser (e, ovviamente, non tutti usano lo stesso browser). Idem per il log della connessione. Per tacere, infine, dei registri del gestore del portale, che parrebbero non essere neppure accessibili da soggetti esterni al Ministero. Senza contare, ovviamente, che, anche nell’ipotesi in cui i file di log siano stati recuperati ed allegati alla richiesta di restituzione in termini, ci si domanda se il difensore e/o il magistrato siano in grado di interpretarli correttamente. In buona sostanza: bene il riconoscimento dei malfunzionamenti atipici, bene la atipicità della prova degli stessi, ma si auspica, comunque, di trovare sempre un giudice che, su queste tematiche, sia di manica larga e, detto inter nos, si accontenti della foto dell’ennesimo mal funzionamento del PDP e della parola del difensore.
Una ultima chiosa sul raggiungimento dello scopo dell’atto perché è tema, anche questo, trattato dalla pronuncia de qua nella quale – si ricordi – entrambe le impugnazioni erano firmate digitalmente, tempestive, spedite da casella di posta elettronica indicata nel REGINDE ed inviate all’indirizzo “depositoattipenali” di cui all'apposito elenco per uffici giudiziari predisposto dal Ministero della giustizia.
Il raggiungimento dello scopo dell’atto salva lo stesso quando il deposito non è stato effettuato con il PDP? La risposta è, e continua ad essere, purtroppo, negativa. Il codice di procedura penale – si legge nella sentenza n. 33829/2026 – prevede l'inammissibilità dell'impugnazione depositata in forma irrituale, massima sanzione prevista per una violazione di legge. Non vi è margine pertanto – ammonisce la Suprema Corte – per una interpretazione abrogante o correttiva di ciò che è prescritto in maniera così chiara (e perentoria). Il principio di diritto, ovviamente, è quello già espresso dalle Sezioni Unite della Corte, nella sentenza 11 dicembre 2025, n. 6565, Messina, che ebbero modo di affrontare questo tema, specificamente, in un caso in cui l’impugnazione era stata inviata alla PEC istituzionale del tribunale e non alla PEC dedicata “depositoattipenali”. Nulla di nuovo, pertanto, sotto il sole, anche se, a dirla tutta, l’orientamento de quo appare quantomeno discutibile. Al di là dei tanti giri di parole la verità è che si predilige un vuoto formalismo informatico al diritto sostanziale della parte ad ottenere un secondo grado di giudizio. La Corte EDU, ahinoi, sempre invocata, approva con le consuete pronunce piene di bei principi pronti ad essere interpretati – rectius: piegati – secondo necessità od opportunità del caso.
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