L’AUTODICHIARAZIONE AI TEMPI DEL PORTALE
- 21 lug
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La recente sentenza della Seconda sezione penale della Cassazione, n. 16489 del 23 aprile 2026, crediamo meriti una certa attenzione e non tanto per il principio di diritto ivi espresso (che, invero, conferma un orientamento già noto della Suprema Corte) ma perché impone alcune riflessioni in tema di autodichiarazioni, falso ideologico e portali della pubblica amministrazione.
Ancora una volta, l’ennesima, il diritto penale si deve confrontare con l’informatica o, meglio, con i problemi che questa solleva (senza, ovviamente, riuscire a risolverne alcuno).
Il principio di diritto espresso dalla sentenza citata lo riportiamo subito. Scrivono i giudici di legittimità: «Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell’articolo 483 c.p., in relazione all’articolo 76 d.P.R n. 445 del 2000 (né quello di truffa aggravata ai sensi dell’articolo 640 comma secondo n.1 cod. pen.) la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto il certificato del casellario giudiziale, dichiari di non aver riportato condanne penali, ove la condanna in concreto riportata sia stata applicata con sentenza di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per una pena detentiva non superiore ai due anni, atteso che tale condanna non compare nel certificato rilasciato all’interessato per effetto della esclusione prevista dall’articolo 24 comma 1 lettera e) d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 e il dichiarante – anche ai sensi dell’articolo 28 comma 1, del medesimo decreto, non è tenuto ad attestare più di quanto risulterebbe dal documento sostituito, costituendo quest’ultimo e non la realtà materiale sottostante il parametro di verità della dichiarazione».
Nel caso affrontato dalla pronuncia che si commenta era successo quello che vediamo sovente nei nostri tribunali. Un soggetto, aspirante all’inserimento nella graduatoria per il personale non docente delle scuole, compilando la domanda sull’ennesimo portale della pubblica amministrazione – Polis, nello specifico – aveva omesso di dichiarare l’esistenza di una pregressa sentenza di patteggiamento per il reato di adescamento di minori, che aveva applicato la pena della reclusione per mesi sei con il beneficio della sospensione condizionale della stessa.
Tratto a giudizio per il reato di falso ideologico ex art. 483 c.p., in relazione all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, e di truffa ai danni dello Stato ex art. 640, comma 2, n. 1), c.p., l’imputato veniva condannato in primo ed in secondo grado prima di essere assolto dalla Suprema Corte (con la pronuncia che qui si commenta) che cassava il tutto con la formula “il fatto non sussiste”.
Il ragionamento seguito dalla Cassazione è, in estrema sintesi, il seguente: se sul certificato del casellario rilasciato all’istante vi è scritto “NULLA”, l’autodichiarazione che lo sostituisce NON può estendersi ad indicare qualcosa che, nello stesso certificato, non è indicato. In buona sostanza, nelle autodichiarazioni non conta tanto la verità dei fatti, quanto quella rappresentata nel certificato che l’autodichiarazione deve sostituire. Le precise parole utilizzate dalla Suprema Corte, sono le seguenti: “Il parametro di verità della dichiarazione sostitutiva è il documento sostituito, non la realtà materiale sottostante”.
Da qui l’assoluzione. Ma anche alcune, inevitabili, perplessità e riflessioni.
1) Ragionando in questi termini è del tutto evidente che si finisce per “cancellare” un precedente penale solo perché lo stesso NON compare nel casellario giudiziale (si intende: quello richiesto dai privati). La giurisprudenza, in questo caso, sembra favorire il principio dell’affidamento o, se vogliamo, della buona fede: poiché nel certificato del casellario non vi è traccia alcuna della condanna allora la condanna non deve essere menzionata. Ma, in questo modo, si finisce per negare un fatto storico (la condanna) che, invece, esiste, sussiste e potrebbe anche essere significativa per un’eventuale valutazione ai fini dell’assunzione nella pubblica amministrazione. Senza contare che, forse, il vero falso ideologico, nel caso di specie, non è tanto legato alla corrispondenza, o meno, della autodichiarazione al certificato del casellario, ma allo status di condannato del soggetto istante.
2) Occorre domandarsi se, quando si inseriscono dei dati personali su un portale, si possa ancora parlare di autodichiarazioni. Nel d.p.r. n. 445/2000 non vi è una definizione di che cosa sia un’autodichiarazione e, con una certa leggerezza, moduli e/o modelli precompilati dalla pubblica amministrazione oggi vengono “parificati” sempre alle autodichiarazioni che, testualmente, non dovrebbero essere altro che delle dichiarazioni autografe con le quali il soggetto attesta gli stati personali indicati nell’art. 46 del suddetto d.p.r. n. 445/2000 (luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, esistenza in vita, stato di famiglia, iscrizioni ad albi e chi più ne ha, più ne metta). Chi scrive ha qualche perplessità – che si riverbera, ovviamente, sull’elemento soggettivo del reato – che la compilazione di prestampati ed, oggi, come accade sempre più spesso, di moduli on line caricati sui mille portali (tutti diversi) della pubblica amministrazione, possa ritenersi una autodichiarazione solo perché sottoscritta in originale o con firma digitale. A guardar bene si tratta di dichiarazioni, ma non di autodichiarazioni perché il testo – e, a volte, questa cosa è dirimente – non è stato predisposto dal soggetto che lo sottoscrive, ma dalla stessa pubblica amministrazione che lo pretende, magari con tanto di caselle da “flaggare” – perdonateci il termine da millennial – o campi che devono essere compilati obbligatoriamente risultando, altrimenti, “bloccanti” magari proprio per l’inoltro della domanda. Anche nella pronuncia che si commenta la piattaforma Polis consentiva solo due opzioni: indicare la presenza di condanne o l’assenza delle stesse senza offrire la possibilità di scrivere e autodichiarare l’esistenza di una sentenza di patteggiamento a pena sospesa (peraltro non ostativa alla partecipazione alla graduatoria).
Come sempre ci sono più cose in cielo ed in terra che nei modelli della pubblica amministrazione o nel codice binario così in voga nell’era dei portali e del click day.
3) L’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, che deve essere sempre richiamato (ai sensi dell’art. 48, comma 2, dello stesso d.p.r.) ogni qualvolta si deve compilare una autodichiarazione, ha un perimetro di punibilità più ampio rispetto alle sole autodichiarazioni di cui all’art. 46 d.p.r. 445/2000 in quanto sanziona “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci”. È del tutto evidente che l’art. 76 citato si riferisce alle autodichiarazioni, ma anche ad altre forme (diverse) di attestazioni di status o qualità personali. Nel caso affrontato dalla sentenza in commento – ove l’assoluzione è arrivata “perché il fatto non sussiste” – la formula usata dalla Suprema Corte non convince. Autodichiarazione o meno, certificato del casellario o meno, la dichiarazione dell’aspirante alla graduatoria per il personale non scolastico era mendace e, come tale, astrattamente punibile ai sensi dell’art. 76 d.p.r. n. 445/2000.
Forse più corretta poteva essere una formula liberatoria per assenza dell’elemento soggettivo del reato.
La morale lasciamola ai posteri. È però del tutto evidente che l’ennesimo portale, mal pensato, mal fatto, ideato ad uso e consumo di una pubblica amministrazione che riceve quegli atti (e non di chi li sottoscrive) ha comportato tre gradi di giudizio con dispendio di tempo, soldi e fatica per tutti. L’informatica non riesce, in alcun modo, a perimetrare le mille sfaccettature del mondo del diritto. Anche perché, ovviamente, è fatta da informatici e non certo da giuristi. Si muove con logiche binarie (“sei stato condannato-non sei stato condannato”, tertium non datur) ma la complessità del sistema è ormai tale che non può essere ridotta ad una stringa di zero e di uno.
C’è da riflettere.
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