IL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI (3° AGGIORNAMENTO: LE REGOLE A PARTIRE DAL 30 GIUGNO 2026)
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NUOVO SCHEMA RIASSUNTIVO
DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO DEGLI ATTI
NEL PROCESSO PENALE PER I DIFENSORI
(DM 217/23 art. 3 modif. da DM 206/24, DM 206/2025 e DM 114/2026)
1) C’era una volta il timbro:
Come abbiamo scritto a suo tempo, orientarsi tra le molteplici riforme che si sono succedute in questi ultimi anni non è sempre agevole: è per questo che, con riguardo al principale profilo pratico relativo all’attività professionale, abbiamo pensato di elaborare uno schema riassuntivo delle distinte modalità di deposito degli atti oggi vigenti nell’ordinamento penale per i difensori.
Si tratta di disposizioni che hanno inserito nel sistema penale novità significative, in grado di alterare radicalmente i precedenti assetti operativi: si consideri, ad esempio, quanto è dirompente la possibilità pratica per il cancelliere (sempre che si celi dietro gli automatismi informatici una persona fisica) o per il portale dei depositi telematici degli atti (PDP), di “non accettare” un deposito per requisiti sconosciuti un tempo al codice di procedura penale (requisiti formali relativi al formato del file “caricato” sul sistema) o per obiettiva impossibilità di accedere ad un fascicolo dovuta alla mancanza di tempestivo aggiornamento del sistema, dopo il deposito della nomina difensiva o nel passaggio a diverse fasi del procedimento (con relativa competenza di un “nuovo” ufficio procedente), ovvero alla necessità di effettuare il deposito di atti ad uffici diversi da quelli che procedono (es. deposito atti al PM in procedimento già in fase dibattimentale).
Sono effetti dirompenti sovente ignorati o malintesi, financo dai professionisti del settore. Su di essi occorrerà tornare a soffermarsi in futuro (per chi volesse intanto approfondire: "CON IL COMPUTER RISOLVO UN SACCO DI PROBLEMI CHE PRIMA NON AVEVO"), al fine di districare difficoltà operative che spesso, ancor oggi, in una fase di sostanziale e perenne sperimentazione, impongono un contatto diretto con le cancellerie interessate (a proposito di informatizzazione…).
Nei precedenti articoli con cui abbiamo aggiornato il "nostro" schema delle modalità di deposito degli atti penali (la prima versione risale ormai a quasi un anno fa, e poi ne sono seguite altre due, a gennaio e ad aprile scorsi), per "star dietro" alle novità che, di volta in volta, il Ministero della Giustizia ha introdotto al fine di "calibrare" tra i diversi uffici giudiziari l'adozione piena del cd. processo penale telematico, abbiamo ripetutamente sottolineato la difficoltà di avere a che fare con un assetto normativo "costretto" ad essere in fieri (ossia, condannato ad essere periodicamente rivisto) a causa di innumerevoli e continue difficoltà tecniche e operative del PDP.
Il problema di fondo, è che il sistema non solo non funziona (fin troppo di frequente), ma non è neppure funzionale allo scopo per cui è stato creato: è inutilmente complicato, farraginoso, lontano dalle esigenze degli operatori, maldestramente capace di rendere tortuoso l'esercizio del diritto di difesa, e vistosamente mal concepito rispetto alle norme stesse del codice di procedura che disciplinano il compimento degli atti.
Pare ora essersene accorto anche il Ministro, che nel preambolo del suo ultimo decreto in materia (DM 26 giugno 2026, n. 114, in Gazz. Uff. n. 149 del 30 giugno 2026, in vigore dalla data di pubblicazione) rileva "la necessità di effettuare un'ulteriore riprogrammazione che tenga conto delle peculiarità sperimentate nei diversi uffici giudiziari, al fine di garantire che l'obbligatorietà del processo penale telematico sia sostenuta da strumenti effettivamente utilizzabili, stabili e coerenti con le esigenze della giurisdizione".
Le proroghe che, conseguentemente, il decreto stabilisce (e per chiamarle col loro vero nome dovremmo dire "deroghe all'art. 111 bis c.p.p.") arrivano, in alcuni casi, a spostare in avanti le lancette dell'orologio addirittura di 4 anni. Il che, per un verso, dà la misura di quanto grave sia la situazione; per altro verso, fa sorgere il dubbio che, dietro un arco temporale così ampio, si celi la prospettiva di un complessivo ripensamento di tutto il meccanismo e, forse (speriamo), dell'idea stessa del processo penale telematico (visto che entro la fine di quest'anno verrà erogata all'Italia l'ultima rata del PNRR e - si auspica - saremo liberi dagli impegni assunti con l'UE).
Quelle che seguono sono le ultime regole vigenti: ridisegnano non poco lo schema, complicandolo in maniera esponenziale (un vero rompicapo, ahinoi!).
2) Profili generali:
Dal 1.1.2025 PDP (Portale Deposito Atti Penali) obbligatorio per il deposito di atti destinati ai seguenti uffici: PM (Pubblico Ministero), GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), GUP (Giudice per l’Udienza Preliminare), Tribunale (esclusi i depositi nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del Giudice di Pace), Procura generale presso la Corte d’Appello (limitatamente al procedimento di avocazione).
Dal 1.7.2027 PDP obbligatorio per il deposito di atti a Corte d'appello (CdA) e Procura Generale presso la Corte d’Appello (PG-CdA), con esclusione dei depositi relativi a: procedimenti assegnati alla Sezione della CdA per i minori, procedimenti di riparazione per l'ingiusta detenzione (Libro IV, titolo I, capo VIII, c.p.p.), revisione (Libro IX, titolo IV, c.p.p.), esecuzione (Libro X c.p.p.), rapporti giurisdizionali con autorità straniere (Libro XI, c.p.p.), misure di prevenzione, mandato d'arresto europeo (MAE) e procedure di consegna tra Stati membri.
Dall'1.1.2028 PDP obbligatorio per il deposito di atti a Giudice di Pace (GdP) e Tribunale (nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del GdP).
Dall'1.1.2028 PDP obbligatorio per il deposito di atti a Corte di cassazione e Procura Generale presso la Corte di cassazione (PG-Cass), con esclusione dei depositi relativi a: procedimenti di riparazione per l'ingiusta detenzione (Libro IV, titolo I, capo VIII, c.p.p.), esecuzione delle decisioni della CEDU (Libro IX, titolo III bis, c.p.p.), revisione (Libro IX, titolo IV, c.p.p.), esecuzione (Libro X c.p.p.), rapporti giurisdizionali con autorità straniere (Libro XI, c.p.p.), misure di prevenzione, mandato d'arresto europeo (MAE) e procedure di consegna tra Stati membri..
Dall'1.1.2029 PDP obbligatorio per il deposito di atti a: PM presso il Tribunale per i minori, Tribunale per i minori e Corte d'appello per i minori.
Dall'1.7.2029 PDP obbligatorio per il deposito di atti al Giudice dell'esecuzione (procedimenti di cui al Libro X, c.p.p.).
Dall'1.1.2030 PDP obbligatorio per il deposito di atti al Tribunale di Sorveglianza.
Dall'1.7.2030 PDP obbligatorio per il deposito di atti relativi a: riparazione per l'ingiusta detenzione (Libro IV, titolo I, capo VIII, c.p.p.), esecuzione delle decisioni della CEDU (Libro IX, titolo III bis, c.p.p.), revisione (Libro IX, titolo IV, c.p.p.), rapporti giurisdizionali con autorità straniere (Libro XI, c.p.p.), misure di prevenzione, MAE, e procedure di consegna tra Stati membri.
3) Il rovescio della medaglia: le attuali modalità di deposito alternative al PDP e il deposito "facoltativo" tramite PDP:
Fino al 30.6.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) per il deposito di atti a CdA e PG-CdA (con esclusione dei depositi relativi a: procedimento di avocazione, procedimenti assegnati alla Sezione della CdA per i minori, procedimenti di riparazione per l'ingiusta detenzione, esecuzione, rapporti giurisdizionali con autorità straniere, misure di prevenzione, MAE e procedure di consegna tra Stati membri), ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.
Fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) per i depositi a GdP e Tribunale (limitatamente ai procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del GdP), ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP (N.B.: per i procedimenti di impugnazione dei provvedimenti del GdP avanti il Tribunale, il deposito con PDP è possibile solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema).
Fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) per i depositi a Corte di cassazione e PG-Cass (con esclusione dei depositi relativi a: procedimenti di riparazione per l'ingiusta detenzione, esecuzione delle decisioni della CEDU, revisione, esecuzione, rapporti giurisdizionali con autorità straniere, misure di prevenzione, MAE e procedure di consegna tra Stati membri), ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.
Fino al 31.12.2028 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) per i depositi a PM presso il Tribunale dei minori, Tribunale dei minori e Corte d'appello per i minori; deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema di tali uffici.
Fino al 30.6.2029 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) per il deposito di atti al Giudice dell'esecuzione; deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema dell'ufficio destinatario.
Fino al 31.12.2029 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) per i depositi al Tribunale di Sorveglianza; deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema di tale ufficio.
Fino al 30.6.2030 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) per il deposito di atti relativi a: procedimenti di riparazione per l'ingiusta detenzione, esecuzione delle decisioni della CEDU, revisione, rapporti giurisdizionali con autorità straniere, misure di prevenzione, MAE e procedure di consegna tra Stati membri; deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema dell'ufficio destinatario.
4) Distinzioni in base all'ufficio destinatario dell'atto:
PM: PDP obbligatorio.
GIP: PDP obbligatorio.
GUP: PDP obbligatorio.
TRIBUNALE: PDP obbligatorio (tranne che per i depositi nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti del GdP, per i quali fino al 31.12.2027 sono consentite modalità non telematiche, ovvero l'utilizzo del PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema).
PG-CdA (per tutti i depositi diversi da quelli di cui ai due punti successivi): fino al 30.6.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente già possibile il deposito anche con PDP. Attenzione: PDP obbligatorio per il procedimento di avocazione.
PG-CdA (per i depositi relativi ai procedimenti assegnati alla Sezione della CdA per i minori): fino al 31.12.2028 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo), possibile il deposito anche con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema .
PG-CdA (per i depositi relativi a: procedimenti di riparazione per l'ingiusta detenzione, revisione, rapporti giurisdizionali con autorità straniere, misure di prevenzione, MAE e procedure di consegna tra Stati membri): fino al 31.12.2029 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente già possibile il deposito anche con PDP.
CdA (per tutti i depositi diversi da quelli di cui ai due punti successivi): fino al 30.6.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente già possibile il deposito anche con PDP.
CdA - Sezione per i minori: fino al 31.12.2028 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito eventualmente possibile con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
CdA (per i depositi relativi a: procedimenti di riparazione per l'ingiusta detenzione, revisione, rapporti giurisdizionali con autorità straniere, misure di prevenzione, MAE e procedure di consegna tra Stati membri): fino al 31.12.2029 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente già possibile il deposito anche con PDP
GDP: fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente già possibile il deposito anche con PDP.
TRIBUNALE DEI MINORI: fino al 31.12.2028 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito eventualmente possibile con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
PM PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI: fino al 31.12.2028 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito eventualmente possibile con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (per i depositi diversi da quelli di cui al punto successivo): fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo), ma eventualmente deposito già possibile con PDP.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (per i depositi relativi a: procedimenti di riparazione per l'ingiusta detenzione, esecuzione delle decisioni della CEDU, revisione, esecuzione, rapporti giurisdizionali con autorità straniere, misure di prevenzione, MAE e procedure di consegna tra Stati membri): fino al 30.6.2030 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo), ma eventualmente deposito possibile con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema dell'ufficio destinatario.
PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (per i depositi diversi da quelli di cui al punto successivo): fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo), ma eventualmente deposito già possibile con PDP.
PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (per i depositi relativi a: procedimenti di riparazione per l'ingiusta detenzione, esecuzione delle decisioni della CEDU, revisione, esecuzione, rapporti giurisdizionali con autorità straniere, misure di prevenzione, MAE e procedure di consegna tra Stati membri): fino al 30.6.2030 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo), ma eventualmente deposito possibile con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema dell'ufficio destinatario.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: fino al 31.12.2029 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito eventualmente possibile con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
GIUDICE DELL’ESECUZIONE: fino al 30.6.2029 modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito eventualmente possibile con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
Distinzione in base alla tipologia dell'atto da depositare (N.B.: sono indicati solo atti principali, per il resto vale comunque il riferimento di cui al punto precedente all’Autorità che riceve l’atto):
1- Nomina del difensore (anche della persona offesa):
Procura della Repubblica presso Tribunale (fase di indagini): PDP.
GDP: fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo), ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.
GIP: PDP.
GUP: PDP.
TRIBUNALE: PDP.
CDA: fino al 30.6.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo), ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.
CASSAZIONE: fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo).
GIUDICE DELL’ESECUZIONE: fino al 31.6.2029 modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: fino al 31.12.2029 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
Attenzione: se la nomina già contiene le procure speciali non vi sono specificazioni, se invece la procura speciale (per riti alternativi, rinuncia all’impugnazione, costituzione di parte civile in nome e per conto etc.) viene depositata autonomamente o in un momento successivo al deposito della nomina segue il regime di deposito dell’Autorità cui è destinato l’atto (a seconda della fase del procedimento in corso).
2- Opposizione a Decreto penale di condanna: PDP, cartaceo o pec, anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l'opponente ex art. 461 c. 1 c.p.p.
Memoria ex art. 415-bis c.p.p.: PDP.
Opposizione alla richiesta di archiviazione: PDP.
Reclamo ex art. 410-bis c.p.p.: PDP.
Lista testimoniale: PDP.
Atto di appello avverso sentenza di Tribunale, GIP e GUP: PDP (attenzione: avverso sentenza Giudice di Pace fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche, pec o cartaceo, ma eventualmente deposito possibile anche con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema).
Ricorso per cassazione: ricorso per saltum o comunque avverso sentenza di primo grado inappellabile di Tribunale, GIP e GUP: PDP (attenzione: avverso sentenza Giudice di Pace fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche, pec o cartaceo, ma eventualmente deposito possibile anche con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema).
Avverso sentenza d’appello della CDA: fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.
Avverso sentenza del Tribunale (appello su sentenza GDP): fino al 31.12.2027 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente deposito possibile anche con PDP previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
Richiesta riesame misura personale: PDP.
Richiesta riesame misura reale: PDP.
Appello in materia cautelare: PDP.
Richiesta modifica misure cautelari personali: PDP in fase di indagini o nel corso del processo di primo grado; per le fasi successive occorre far riferimento al regime dei depositi per l’Autorità che procede.
Richiesta revoca o modifica misure cautelari reali: PDP in fase di indagini o nel corso del processo di primo grado; per le fasi successive occorre far riferimento al regime dei depositi per l’Autorità che procede.
Costituzione di parte civile: fuori udienza mediante PDP, altrimenti sempre consentita presentazione in udienza in formato cartaceo.
Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.