CARTA CANTA (PARTE SECONDA). L'OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA: A VOLTE RESTANO (LE NORME, NONOSTANTE LE RIFORME)
- Redazione L'altro penale
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Aggiornamento: 4 ore fa

1) Ubi voluit dixit
Abbiamo visto in «Carta canta (parte prima)» che il linea generale la riforma Cartabia non ha mutato la fisionomia del processo penale e delle attività che vi si compiono, così come le abbiamo conosciute ante d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
In particolare, l'introduzione del fascicolo informatico e del deposito telematico degli atti non significa che sia diventato digitale anche il procedimento, e che a questo suo presunto nuovo volto debba piegarsi giocoforza ogni regola del procedere, benché ancora scritta con previsioni diverse.
L'espressione “processo penale telematico” non ha alcun valore prescrittivo: il processo penale, in realtà, non è “telematico”. L'espressione – che non si rinviene nel codice di procedura – ha solo una valenza descrittiva di sintesi: sta ad indicare il fatto che oggi sono previsti, da un lato, un sistema di comunicazioni e notificazioni che si effettuano con modalità telematiche, e, dall'altro lato, fascicoli informatici nei quali confluiscono, tramite deposito o inserimento telematico, atti e documenti nati digitali, o nati analogici e digitalizzati.
Che gli atti dei fascicoli possano in origine essere anche non immateriali, e quindi essere introdotti anche come tali (cioè come atti analogici) durante le indagini o il processo, per poi essere resi immateriali e inseriti nel fascicolo informatico, lo dicono chiaramente gli artt. 110 e 111 ter, comma 3, c.p.p.
D'altronde, l'art. 2, lett. h), del d.m. n. 44/2011 («Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione») definisce il fascicolo informatico come la «versione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale».
Se così è, nulla della attuale disciplina del cd. “processo penale telematico” autorizza a stravolgere le attività che è tutt'ora espressamente previsto che si compiano nel procedimento, nelle forme di un tempo loro proprie.
Insomma, dove ha voluto cambiare le cose il legislatore è intervenuto con modifiche puntuali del codice, e dove non lo ha fatto la forma degli atti rimane inalterata.
La Cassazione lo ha spiegato con specifico riguardo alla costituzione di parte civile in udienza, ex art. 78, comma 1, c.p.p., e al deposito della procura speciale, ex art. 122, comma 2 bis, c.p.p., sulla base di argomenti e principi di portata più ampia (rispettivamente, Cass., sez. V, 6 maggio 2025, dep. 4 luglio 2025, n. 24708; Cass., sez. II, 7 maggio 2025, n. 18624).
2) L'opposizione a decreto penale di condanna: come e dove?
Già prima, peraltro, la Suprema Corte aveva chiarito l'esatta portata delle novità introdotte dalla riforma Cartabia in materia di deposito degli atti, rispetto al significato attuale del combinato disposto degli artt. 461 e 582 c.p.p., in un caso in cui il GIP aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale depositata dal difensore sia in formato cartaceo, presso la cancelleria del tribunale dove si trovava in quel momento, sia in formato digitale, via pec, ai sensi dell'art. 87 bis d.lgs. n. 150/2022, ma ad un indirizzo dell'Ufficio di destinazione erroneo, ossia diverso da quello indicato nell'elenco degli indirizzi “depositoattipenali” predisposto dal DGSIA (Cass., sez. III, 16 gennaio 2025, dep. 11 febbraio 2025, n. 5540).
La massima così recita: «Il novellato art. 461, comma 1, c.p.p., ha sì introdotto il richiamo alle forme di cui all'art. 582 c.p.p. quanto alle modalità di proposizione della opposizione tra cui quella telematica, tenuta ferma la possibilità di deposito in forma cartacea presso il giudice che ha emanato l'atto impugnato, ma è rimasta inalterata la pregressa previsione per cui l'opposizione stessa può essere proposta presso la cancelleria del giudice delle indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente».
Non altrettanto prontamente intelligibile, invece, appare la motivazione da cui la massima è stata tratta. Ed è utile soffermarcisi per comprendere meglio le ragioni della decisione.
Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo il quale «l'integrazione della disciplina speciale dell'opposizione con quella generale delle impugnazioni è consentita per garantire il favor impugnationis, o meglio oppositionis (…). In sostanza l'opposizione è rimedio impugnatorio ma speciale, perché funzionale alla rimozione del decreto penale e alla attivazione del contraddittorio (…): da qui la ratio ispiratrice che estende la disciplina delle impugnazioni, in aggiunta a quella propria del procedimento per decreto, solo in quanto favorevole al condannato» (v. anche, nello stesso senso, Cass. sez. I, 2 luglio 2025, n. 28009, secondo la quale «l'equiparazione automatica dell'opposizione all'atto di impugnazione [va] operata in quanto compatibile con il principio del favor oppositionis»).
Ciò posto, la Suprema Corte ha rilevato che «appare dirimente il dato di cui all'art. 461 comma 1 cod. proc. pen. laddove, se da una parte il novellato comma ha visto introdotto il richiamo alle forme di cui all'art. 582 cod. proc. pen. quanto alle modalità di proposizione della opposizione a partire da quella telematica, nonché con possibilità altresì di deposito in formato cartaceo presso il giudice che ha emanato l'atto impugnato, dall'altra è rimasta inalterata la pregressa previsione per cui l'opposizione stessa può essere proposta presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. In altri termini, (…) oltre a prevedersi con la novella in precedenza citata, la proponibilità dell'atto di impugnazione e dell'opposizione a decreto penale anche a mezzo di deposito telematico, deve ritenersi ancora ammessa, quanto alla opposizione, la modalità di presentazione della stessa presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. La specifica peculiarità dell'istituto (…) fa sì che nonostante il richiamo alle forme di presentazione di cui all'art. 582 cod. proc. pen. (…) conservi efficacia, senza alcuna possibilità di abrogazione, ancorché implicita, la speciale previsione che amplia, per l'opposizione, gli uffici giudiziari presso cui procedere al possibile deposito cartaceo».
E si può notare, in proposito, come l'art. 582 c.p.p. esordisca con un clausola di riserva: «Salvo che la legge disponga altrimenti...».
Insomma, secondo la Cassazione l'introduzione nell'art. 461, comma 1, c.p.p. del rinvio alle forme telematiche di presentazione delle impugnazioni previste oggi dall'art. 582 c.p.p. avrebbe avuto solo l'effetto di ampliare, rispetto alla disciplina previgente, le modalità di deposito dell'opposizione, lasciando in vigore la possibilità di presentare l'atto in formato cartaceo non solo al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ma altresì nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace dove l'opponente si trova; luogo che, si badi, può anche essere lo stesso in cui ha sede il GIP che ha adottato il provvedimento decisorio (v. Cass., sez. V, 11 dicembre 2018, n. 13173; Cass., sez. I, 31 gennaio 2008, n. 6412). D'altra parte, proprio la possibilità, rimasta, di presentare l'opposizione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo dove l'opponente si trova, e quindi potenzialmente ovunque, comporta che l'opposizione debba essere proponibile in formato analogico, poiché non avrebbe alcun senso prevedere un deposito telematico presso uffici diversi da quello che ha emesso il decreto.
3) L'inammissibilità dell'opposizione
Lo stesso principio del favor oppositionis, inteso come limite all'applicabilità delle norme generali sulle impugnazioni al procedimento monitorio penale, laddove sfavorevoli, ha di recente portato la Suprema Corte ad escludere l'inammissibilità delle opposizioni presentate via pec ad indirizzi degli uffici destinatari diversi da quelli appositamente creati dal DGSIA (“depositoattipenali...”).
Nel silenzio della norma, non è infatti applicabile all'opposizione a decreto penale di condanna l'art. 87 bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022 (che sanziona con l'inammissibilità l'invio dell'atto ad un indirizzo pec diverso da quelli istituiti ad hoc per i depositi, menzionando, però, solo le impugnazioni) e, d'altro canto, il principio di tassatività impedisce di individuare cause di inammissibilità dell'opposizione diverse da quelle stabilite dall'art. 461, comma 4, c.p.p.: mancanza dei prescritti contenuti formali, opposizione proposta fuori termine o da persona non legittimata (v. Cass. sez. I, 2 luglio 2025, n. 28009, cit.; Cass., sez. III, 13 febbraio 2025, n. 7380).
Un'ultima chiosa. Se, come dice la Cassazione, l'opposizione a decreto penale di condanna può essere ancora presentata in formato cartaceo, allora dovrebbe (potrebbe) trovare applicazione l'art. 3, comma 9, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dall'art. 1 d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, secondo cui «Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche»; persino ad indirizzi non “dedicati” ai depositi.
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