CARTA CANTA (PARTE PRIMA). COSA SI PUO' ANCORA FARE SENZA LA SCHIAVITU' DEL PDP: I “DEPOSITI” E LA COSTITUZIONE DI P.C. IN UDIENZA
- Redazione L'altro penale
- 14 minuti fa
- Tempo di lettura: 8 min

1) Il quadro d'insieme
In verità, leggendo bene le norme con la dovuta attenzione, era chiaro da subito e non c'era motivo di dubitarne. Ma a fronte di alcuni provvedimenti alquanto eccentrici, emessi trascurando i canoni dell'interpretazione letterale e sistematica, hanno finito per doverlo spiegare – e per fortuna l'hanno fatto; si spera che adesso nessuno propenda più per esegesi extravaganti in questa materia – i giudici di legittimità: «La riforma “Cartabia” non ha introdotto modifiche alla disciplina delle attività di udienza, ovvero di quelle attività che, appunto, vengono compiute nell'udienza» (Cass., sez. V, 6 maggio 2025, dep. 4 luglio 2025, n. 24708).
Da tale constatazione, la Suprema Corte ha tratto un principio di portata generale, così cristallizzato in massima: «Il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d. analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali». E, nello specifico, lo ha declinato con riguardo alle formalità della costituzione di parte civile – in un caso in cui la relativa dichiarazione non era stata ammessa dal giudice perché presentata in udienza in formato analogico (cartaceo), mentre a suo dire avrebbe dovuto essere depositata tramite portale, in formato digitale – facendone conseguire che «l'ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza, per violazione della previsione di cui all'art. 111-bis c.p.p., che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare».
Entrando più nel dettaglio, la Cassazione ha ribadito che l'art. 78 c.p.p. disciplina le modalità di costituzione della parte civile prevedendone due alternative, ossia che la dichiarazione con cui il danneggiato chiede di diventare parte del processo per ottenere il risarcimento sia «depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza». Tale seconda modalità non può essere negata solo perché l'art. 111 bis, comma 1, c.p.p. prescrive che «il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche», dal momento che lo stesso art. 111 bis c.p.p. stabilisce, al comma 3, una deroga alla regola generale, qualora la natura dell'atto o specifiche esigenze processuali non ne consentano l'acquisizione in copia informatica. D'altro canto, l'art. 111 ter, comma 3, c.p.p. dispone che «gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico», così implicitamente confermando la possibilità – e la legittimità – di depositi non telematici.
Su queste premesse, tra le situazioni che consentono di derogare al sistema dei depositi tramite PDP «può farsi rientrare anche il deposito di “atti” – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, devono essere depositati in udienza. Rientrano in queste eccezioni tutte le ipotesi in cui il codice di rito disciplini la produzione di documenti in udienza e, prima tra tutte, la dichiarazione di costituzione di parte civile ove tale costituzione venga effettuata con la modalità alternativa – rispetto alla notifica e al successivo deposito in cancelleria: in tal caso, da attuarsi, quindi, tramite portale telematico – del deposito della relativa dichiarazione e della nomina/procura speciale direttamente in udienza» (sempre, Cass., sez. V, 6 maggio 2025, dep. 4 luglio 2025, n. 24708).
Forse, sul piano linguistico poteva usarsi qua e là più precisione: la dichiarazione di parte civile non è, infatti, un “documento”, mentre ciò che si “produce” sono le prove documentali, non gli atti. Anzi, entrando in questo genere di considerazioni, una spiegazione migliore dal punto di vista concettuale sarebbe stata probabilmente da fondare su una puntuale nozione di “deposito”.
Astraendo dalle numerose norme del codice di procedura che lo menzionano, il deposito sembrerebbe da definire, invero, come la consegna formale di un atto o di un documento alla segreteria o alla cancelleria, per l'inserimento in un fascicolo a determinati effetti previsti dalla legge (non per caso, anche il PM e il giudice depositano i loro atti in segreteria e in cancelleria). A rigore, quindi, la consegna di qualcosa in udienza al giudice non è tecnicamente un “deposito”, e pertanto non soggiace alle norme sui depositi propriamente intesi, ai quali sarebbe insomma circoscritta l'applicazione dell'art. 111 bis c.p.p.
Ma non importa, il concetto resta ed è importantissimo: in udienza si può continuare a presentare, produrre e “depositare” atti e documenti come si è sempre fatto, con le modalità pre-riforma Cartabia, tutt'ora testualmente previste e pienamente in vigore. E il giudice non può negare alle parti queste attività né pretendere che vengano compiute in forma diversa.
2) La procura speciale
Una menzione particolare spetta all'art. 122, comma 2 bis, c.p.p., ai sensi del quale «la procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata (…), con le modalità previste dall'articolo 111 bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria».
Della portata precettiva di questa disposizione si è occupata di recente la giurisprudenza di legittimità, ancora una volta in relazione alle formalità della costituzione di parte civile, in un caso in cui la costituzione non era stata ammessa per l'inosservanza del (presunto) obbligo di deposito telematico della procura speciale al difensore.
La Suprema Corte ha stabilito che non si tratta di una norma cogente in ogni evenienza, poiché la sua applicazione va coordinata con quanto statuito dagli artt. 111 bis e 111 ter, c.p.p.
«Ne consegue che il mancato rispetto del disposto del comma 2-bis dell'art. 122 cod. proc. pen. non risulta sanzionato né dalla sanzione di nullità, né da quella di inammissibilità e che anzi il disposto del comma 4 dell'art. 111-bis cpd. proc. pen. così come quello del comma 3 dell'art. 111-ter cod. proc. pen. appaiono lasciare aperta la strada (…) al deposito (…) in forma analogica degli atti» (Cass., sez. II, 7 maggio 2025, n. 186241).
Quindi, il mancato deposito tramite PDP della procura speciale (qualsiasi procura speciale, anche per la proposizione di riti alternativi), non determina alcuna conseguenza processuale pregiudizievole.
3) Usi astrusi
Di questi tempi gli ibridi sono di moda anche nei tribunali.
Si sente dire di prassi, più o meno diffuse, difformi dalle previsioni del codice di rito – e dunque, atipiche o innominate che dir si voglia –, seguite nei vari Fori con riguardo ai depositi di atti e documenti in udienza; prassi talvolta consacrate in appositi protocolli che, di per sé, ci riportano indietro al diritto comune, quando nell'Italia medioevale ciò che vigeva in un luogo non valeva un passo più in là, stante il florilegio di statuti cittadini.
Oggi, è stata la legislazione emergenziale dell'epoca del Covid a dare corso ai “legislatori” locali, i quali, da allora, hanno preso la consuetudine di redigere intese volte a regolare lo svolgimento di determinate attività del procedimento penale o ad esso contigue, e di propugnarne l'osservanza come se si trattasse di vere fonti del diritto.
Utili ai magistrati, che operano solo nella loro sede e vedono semplificato il loro lavoro e quello dei loro uffici, i protocolli possono essere una iattura per gli avvocati, perché li costringono ad informarsi, ogni volta, su come vada fatta una certa cosa nel tal ufficio giudiziario dove difendono un loro assistito, spesso con l'incubo che, non rispettando le regole che si è “autoassegnate” quel determinato territorio, una data richiesta “non verrà presa in esame” o una data istanza “non potrà essere accolta”, perché magari non corredata da un documento o non accompagnata da un adempimento non previsti dalle normative nazionali. Come se un presidente di tribunale, un presidente dell'ordine, un procuratore della Repubblica e i presidenti di associazioni forensi private, mettendosi insieme avessero il potere di creare dal nulla procedure, forme, invalidità, e di riconoscere o negare diritti indipendentemente da quel che dicono le leggi.
Bisogna stare attenti, i protocolli sono ordigni pericolosi da maneggiare, e vanno confezionati cum grano salis per essere davvero d'aiuto (e in alcuni casi, e per alcune materie lo sono).
Assecondare una richiesta del giudice che chieda di compiere un'attività in modo non proprio conforme alle previsioni del codice di rito, “perché qui si usa così” o “perché noi facciamo così e ci troviamo benissimo”, può essere denso di insidie se si incappa in una controparte che, poi, invoca il rispetto delle norme scritte dal legislatore e fa notare che stabiliscono cose diverse, traendone conseguenze in ordine alla validità di questo o di quell'atto processuale, che ben difficilmente la Cassazione potrebbe smentire. E non è che ci si possa credere al riparo perché esiste un protocollo e lo si è rispettato; meno ancora, se il protocollo non c'era.
Facciamo due esempi tratti dalla realtà.
Ci sono tribunali in cui si “consente” di “esibire” in udienza le costituzioni di parte civile e i fascicoli documentali in formato cartaceo e, dopo aver ammesso le prime e acquisito i secondi (in tutto o in parte), dandone atto a verbale, li si restituisce all'avvocato chiedendogli gentilmente di depositarli tramite PDP in formato digitale, per l'inserimento nel fascicolo informatico.
Prassi simili combinano, dunque, profili di discipline distinte – quali sono quelle dei depositi telematici e dei depositi analogici – principalmente con lo scopo di sollevare i cancellieri dall'incombente di scansionare a fine udienza le carte, per convertire i documenti analogici in digitali (art. 111 ter c.p.p.), “scaricando” tale incombente sui difensori.
Degli ibridi, appunto.
E creano problemi, ovviamente.
Volendo essere precisi, la costituzione di parte civile in udienza non si perfeziona se la dichiarazione cartacea non è inserita nel fascicolo cartaceo col timbro “depositato in udienza” e la data dell'udienza stessa, e non può certo ritenersi un idoneo succedaneo il deposito telematico dell'atto dopo l'udienza. Infatti, per un verso, la costituzione di parte civile non può perfezionarsi dopo la verifica della costituzione delle parti; per altro verso, il codice prevede che la costituzione in cancelleria (oltre a dover avvenire prima dell'udienza) per produrre effetti debba essere notificata alle altre parti; infine, e soprattutto... chi lo dice che la dichiarazione depositata col PDP è esattamente quella esibita al giudice e che, invece, il difensore, accortosi di un vizio della procura o di un requisito formale mancante, non l'abbia nel frattempo emendata?
Analogo il discorso per le prove documentali. Non possono essere depositate col PDP in anticipo, perché non ancora acquisite (e potrebbero poi non essere acquisite o non esserlo interamente, con ogni intuibile conseguente difficoltà di intervenire sul file finito nel fascicolo del dibattimento prima del tempo). E dopo l'udienza, chi garantisce che ciò che la parte deposita telematicamente è proprio ciò che il giudice ha acquisito?
Si badi, non intendiamo minimamente mettere in dubbio la correttezza di chi agisce nel processo, ma solo segnalare che in sede di impugnazione potrebbero essere usati argomenti del genere per far escludere dal processo la parte civile, o per eliminare dalle risultanze processuali determinati documenti, chiedendo che vengano dichiarati inutilizzabili.
Quindi, di fronte a richieste del giudice come quelle appena ricordate, bisogna insistere, cortesemente ma con fermezza, perché l'atto d'udienza venga compiuto come prescrive il codice, senza miscellanee normative di sorta; e, in caso, almeno far constare il proprio dissenso e le relative ragioni.
____________________
1) Peccato che la sentenza abbia unito il danno alla beffa verso il danneggiato ingiustamente pretermesso, escludendo l'abnormità dell'ordinanza reiettiva e condannandolo, di conseguenza, a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende per aver proposto un ricorso inammissibile. Diversamente, Cass., sez. V, 6 maggio 2025, dep. 4 luglio 2025, n. 24708, in precedenza citata, ha avuto l'accortezza e la lungimiranza di dichiarare abnorme l'ordinanza che aveva escluso la parte civile; altrimenti i principi che ha affermato sarebbero rimasti, di fatto, lettera morta.
Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.


