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QUANDO NON C'E' DUOLINGO: IL DIRITTO ALL'INTERPRETE E ALLA TRADUZIONE DEGLI ATTI. BREVI NOTE A SS. UU. 38306 DEL 2025

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    Redazione L'altro penale
  • 11 dic 2025
  • Tempo di lettura: 12 min

Aggiornamento: 1 giorno fa


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La recente sentenza delle Sezioni Unite n. 38306 del 28 maggio 2025 è stata occasione per la Suprema Corte per fare il punto su casi invero sempre più frequenti nelle nostre aule di giustizia, in cui nel processo penale sono coinvolti soggetti che non parlano la nostra lingua: i cosiddetti alloglotti.

Nella pronuncia citata1 sono stati toccati temi di stringente attualità come il diritto all’interprete ed alla traduzione degli atti; diritti fondamentali perché il processo, già di per sé non semplice da capire neppure per gli “autoglotti”, sia comprensibile anche per coloro che, non sapendo l'italiano, ne sono però protagonisti e ne subiscono gli effetti.


A chi si estende il diritto all’interprete ed alla traduzione degli atti?


Una prima, importante – e non del tutto scontata – precisazione è la seguente: il diritto all’interprete ed alla traduzione degli atti oggi non riguarda la sola figura dell’imputato, cui è espressamente dedicato l’art. 143 c.p.p.


Nel 2015 è stato introdotto l’art. 143 bis c.p.p. in ragione del quale molte delle prerogative che un tempo erano riconosciute solo ed esclusivamente all’imputato sono state estese anche alla persona offesa. L’autorità procedente – e, con ciò, si intendono giudice, pubblico ministero e polizia giudiziaria – nomina (anche ex officio) un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa alloglotta, ed anche quando questa abbia intenzione di partecipare ad una udienza ed abbia fatto richiesta di essere assistita dall’interprete.


Alla stessa stregua, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 143 bis c.p.p., la persona offesa alloglotta ha diritto di ottenere, gratuitamente, la traduzione di atti processuali che incidano sul suo diritto di difesa (caso classico: le informazioni di cui all’art. 90 bis c.p.p.); traduzione che può esserle fornita anche oralmente, e non solo per iscritto.


L’accertamento della conoscenza della lingua italiana


E’ l’autorità giudiziaria che accerta la conoscenza della lingua italiana. Lo scrive a chiare lettere l’art. 143, comma 4, c.p.p., e si tratta di una norma discutibile perché pone in capo al magistrato un compito che non gli dovrebbe competere. Sembra infatti maggiormente in linea con gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 3, Cost. che – salvo un eventuale ruolo suppletivo “di garanzia” del giudice – debba essere in via primaria l’imputato alloglotta a dichiarare se sia in grado, o meno, di seguire un procedimento complesso ed estremamente tecnico come il giudizio penale, che si celebra in una lingua che non è la sua.

Così non accade e, come si diceva poc’anzi, l’accertamento è demandato al magistrato – anche qui, in qualche modo, peritus peritorum – che in maniera del tutto libera (e spesso estremamente sommaria) giudica se l’imputato è capace di intendere il processo in italiano. E, solitamente, il magistrato “si rimette” agli atti già compiuti dalla polizia giudiziaria – magari in fase di arresto o di indagine – o rivolge direttamente qualche domanda all’imputato all’udienza di convalida, se vi è stato arresto in flagranza.


Bisognerebbe contare su qualcosa di più “solido”. Senza considerare che la verifica della conoscenza della lingua italiana effettuata dal magistrato è questione di merito, con il risultato che, se la decisione non è illogica e/o contraddittoria, non è in alcun modo impugnabile dal difensore, i cui margini di azione, tanto per cambiare, vengono in questo modo fortemente compromessi.


De iure condendo è auspicabile che, quanto prima, il legislatore (o la Corte costituzionale) metta mano all’art. 143 c.p.p. e riconosca all’imputato il sacrosanto diritto di dichiarare di non conoscere la lingua italiana in maniera sufficiente per seguire il processo penale; altrimenti – verrebbe da dire –, un diritto all’interprete e alla traduzione degli atti, il cui concreto esercizio è rimesso ad un soggetto terzo, e ad un accertamento sommario, finisce per essere meramente apparente e, come spesso accade, escluso ab origine per mille motivi, ivi compresa la ben nota difficoltà a reperire in tempi brevi l’interprete.


Il diritto dell’imputato all’interprete


Una volta assodato (dall’autorità giudiziaria) che l’imputato non parla/comprende l’italiano, questi matura il diritto di avere, gratuitamente, un interprete che lo assista in una lingua a lui nota.


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 c.p.p. e 51 bis disp. att. c.p.p. questo diritto sorge immediatamente, perché riguarda anche le comunicazioni con il difensore prima di rendere (o non rendere) l’interrogatorio, e presentare richieste o memorie. Ed è un diritto che l’art. 51 bis disp. att. c.p.p. riconosce, per più volte, anche per il compimento di un singolo atto processuale. In buona sostanza, quando la complessità della vicenda lo richiede, sono possibili più colloqui tra il difensore e l'assistito alloglotta, alla presenza dell’interprete.

Su chi debba “fornire” l’interprete in questi casi, il legislatore tace, ma per forza di cose non può che essere l’autorità giudiziaria che procede e, pertanto, in una primissima fase del procedimento, anche il pubblico ministero o la polizia giudiziaria.


Ovviamente, una volta accertata la non conoscenza della lingua italiana, l’interprete assisterà l’imputato (ed eventualmente la persona offesa, come detto sopra) nel corso dell’udienza e/o delle udienze, fino a quando il processo non sarà concluso o la parte non ne avrà più bisogno e necessità. Trattandosi di un ausiliario del giudice, l’interprete sarà unico per imputato e persona offesa se, chiaramente, le parti parlano la stessa lingua o sono entrambe in grado di comprendere la lingua “terza” nella quale il processo viene loro tradotto.


L’ulteriore problema che si pone – ed anche questo invero non è cosa di poco conto – è che il codice non garantisce il diritto ad ottenere un interprete che parli la lingua madre dell’imputato, ma una lingua nota all'imputato.

Da una parte si comprende benissimo la difficoltà, per il Ministero della Giustizia, di formare un elenco di interpreti che conoscano gli infiniti dialetti degli innumerevoli idiomi parlati sul pianeta Terra, ma, da un altro punto di vista, è indubbio che il filtro di una lingua terza (solitamente l’inglese, il francese o lo spagnolo) non assicura, per certo, la comprensione del processo e, soprattutto, dei suoi effetti, perché nella stragrande maggioranza dei casi concreti occorre che l’imputato colga precisamente il significato di termini tecnici come sospensione condizionale della pena, revoca del permesso di soggiorno, durata della custodia cautelare, espulsione, e così via. Detto senza mezzi termini, ammesso e non concesso che l'interprete – pur volenteroso e a suo agio con l'idioma con cui deve comunicare – abbia a sua volta le idee chiare in proposito, scegliere un rito alternativo è affare ben diverso da ordinare un caffè in un bar.


Cosa si traduce, come e quando


L’art. 143, comma 2, c.p.p. indica, espressamente, gli atti “fondamentali” – usiamo le virgolette perché le usano le stesse Sezioni Unite, nella sentenza citata in apertura – che devono essere tradotti per iscritto.

Li riportiamo esattamente come li indica il codice:


a) l’informazione di garanzia,

b) l’informazione sul diritto di difesa,

c) i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali,

d) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari,

e) i decreti che dispongono rispettivamente l’udienza preliminare e la citazione a giudizio,

f) le sentenze e i decreti penali.


Il giudice (e solo il giudice), anche su richiesta di parte, può disporre inoltre, con provvedimento motivato, impugnabile con la sentenza, la traduzione di altri atti, o di parte di questi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico. Attenzione: in quest'ultima ipotesi la traduzione degli atti “ulteriori” non è necessariamente scritta, ragion per cui la stessa potrà farsi anche oralmente, tramite, appunto, l’intervento dell’interprete in udienza.

E, a dirla tutta, per particolari motivi di urgenza, se proprio non è possibile avere prontamente la traduzione scritta degli atti “fondamentali”, l’art. 51 bis, comma 2, disp. att. c.p.p. consente anche di essi la traduzione orale, e in forma riassuntiva, purché l’autorità giudiziaria lo spieghi con un decreto motivato (impugnabile anche questo con la sentenza?), e purché si proceda alla fonoregistrazione della traduzione orale effettuata.


Si ricordi, comunque – e questo le Sezioni Unite lo ribadiscono ancora una volta nella pronuncia in esame – che l’obbligo di traduzione scritta (od orale con fonoregistrazione, se vi è urgenza) anche degli atti “fondamentali” non è da intendersi – nel silenzio del codice sulla possibilità di una loro traduzione parziale, espressamente prevista solo per gli atti a traduzione facoltativa – in maniera formale ed assoluta, perché lo scopo della traduzione è – come per gli atti “non fondamentali” – solo quello di rendere comprensibile il “nucleo essenziale” dell’atto al fine dell’esercizio del diritto di difesa dell’imputato alloglotta. Sicché, gli stessi atti “fondamentali” potranno essere tradotti anche parzialmente se questo basta a raggiungere il suddetto scopo. Si pensi, per esempio, ad una misura cautelare disposta nei confronti di più persone: non esiste alcun diritto dell’alloglotta alla traduzione delle accuse formulate, nella stessa ordinanza cautelare, nei confronti di terzi, per altri e diversi fatti non connessi, cui l’alloglotta non abbia partecipato.


Resta un ultimo tema, quello delle tempistiche della traduzione che è, forse, l'aspetto che maggiormente genera i casi patologici di cui si è occupata la giurisprudenza in questi ultimi anni.

Il principio generale è che almeno la traduzione della natura e dei motivi dell’accusa vada fatta, anche in ragione di ben noti obblighi europei ed internazionali2, nel più breve tempo possibile e, comunque, in tempo utile per consentire all’alloglotta di difendersi effettivamente.

Lo stesso art. 143, comma 2, c.p.p. impone la traduzione degli atti “fondamentali” entro un termine “congruo”, tale cioè da consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa in riferimento a ciascuno di detti atti.


Vediamo, brevemente, come le Sezioni Unite hanno da ultimo declinato quest'obbligo, le conseguenze della sua inosservanza, ed i relativi rimedi.


Le nullità...


Sul punto, la sentenza SS.UU. n. 38306/2025 è molto chiara e si inserisce nel solco di un'altra pronuncia del più alto consesso della Cassazione, a cui ha dato continuità in senso, peraltro, evolutivo (Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2023, n. 15069, Niecko3).


In estrema sintesi: le violazioni delle norme sul diritto all’interprete4 e alla traduzione degli atti – di qualsiasi atto essenziale ai fini del consapevole esercizio del diritto di difesa –, ricadono, pacificamente, all’interno della categoria delle nullità generali a regime intermedio, di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 c.p.p., avendo ad oggetto l’intervento dell’imputato nel processo (intervento da intendersi, ovviamente, non certo come mera presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente), e dunque sono soggette al regime della deducibilità e alle sanatorie previsti dagli artt. 182 e 183 c.p.p.


Le Sezioni Unite hanno inoltre “fatto giustizia” di alcuni orientamenti giurisprudenziali che in passato addossavano all’imputato alloglotta – affinché potesse ottenere la declaratoria di invalidità – oneri francamente discutibili alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento, quali la dimostrazione della lesione subita a causa della mancata traduzione dell’atto, o l’obbligo di eccepirla personalmente. Pertanto, oggi, l'omessa traduzione dell’atto “fondamentale” arreca un danno all’imputato alloglotta da ritenersi in re ipsa e certamente rilevabile (anche) dal difensore, che dei diritti dell’imputato è, o dovrebbe essere, il custode.


Fanno eccezione, ancora, i casi in cui l'atto sia stato tradotto, ma la doglianza riguardi la congruità delle tempistiche della traduzione o le modalità della stessa, perché effettuata, per esempio, in forma orale anziché scritta. In tali situazioni, la sentenza qui commentata ritiene che venga in considerazione l'interesse concreto a far valere la nullità e che, pertanto, l’alloglotta abbia l’onere di dimostrare che si è verificata una lesione effettiva della sua sfera giuridica, ossia un concreto ed attuale pregiudizio alle sue prerogative difensive.


...e in particolare la nullità della sentenza non tradotta


Meno convincenti appaiono i principi enunciati in questa recente elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite laddove si confronta con l’atto principale del processo e, cioè, la sentenza, la quale, essendo ricompresa tra gli atti “fondamentali” di cui all’articolo 143, comma 2, c.p.p, deve – come già si è detto – essere obbligatoriamente tradotta, e in un tempo “congruo”.


Sul primo versante, i giudici di legittimità hanno confermato che – come per tutti gli altri atti “fondamentali” e per quelli comunque essenziali per l'esercizio della difesa – anche l'omessa traduzione della sentenza (di merito), intesa come comprensiva della motivazione5, determina una nullità a regime intermedio rilevabile pure dal difensore, con ciò superando definitivamente un diverso, e finora dominante filone interpretativo (pur al suo interno variamente articolato per aspetti di dettaglio), secondo il quale la mancanza della traduzione influisce solo sul perfezionamento del titolo esecutivo – id est, sulla sua efficacia – e, dunque, comporta uno slittamento (in astratto, sine die, ossia finché la sentenza non sia stata tradotta e di ciò sia informato l'alloglotta) del termine per impugnare; con conseguente possibilità di rilevare tale situazione pure dinanzi al giudice dell'esecuzione (ancorché la sentenza fosse stata impugnata dal difensore, essendo la traduzione un diritto spettante personalmente all'imputato).


Quanto al secondo versante, quello della congruità del termine entro cui la traduzione della sentenza deve essere effettuata, le SS.UU., con argomentazioni alquanto macchinose, che destano qualche perplessità, àncorano la relativa valutazione al momento della nomina dell’interprete incaricato di tradurre la sentenza, a seconda che essa avvenga entro il momento in cui la sentenza in lingua italiana è effettivamente depositata, ovvero in un momento successivo.


Nel primo caso, spetta al giudice, vagliando la complessità del compito affidato al traduttore, stabilire entro quanto tempo dovrà essere depositata la traduzione, e fino a tale scadenza – o per meglio dire, finché la traduzione non sarà concretamente disponibile – non si verifica alcuna nullità6 e non decorre il termine per impugnare, dovendo, peraltro, lo stesso giudice aver cura di verificare che l'imputato sia stato posto in condizione di essere informato del deposito della sentenza tradotta, se del caso – suggeriscono le stesse SS.UU. – ricorrendo alla notifica dell'avviso ex art, 548 c.p.p. Suggeriscono, ma non obbligano, non potendo, all’evidenza, sostituirsi alla Corte costituzionale con una pronuncia che avrebbe carattere chiaramente addittivo.


Nel secondo caso, ossia se nessun incarico per la traduzione risulti conferito entro il termine di deposito della sentenza in italiano, secondo le Sezioni Unite la violazione dell’art. 143, comma 2, c.p.p. si è già realizzata, e la conseguente nullità dovrà essere fatta valere con l’impugnazione.


L’accoglimento dell'eccezione sollevata, però, non eliminerà il contenuto della sentenza, ma, semplicemente, rimanderà la stessa al giudice che l’ha emanata perché ne disponga la traduzione. Si tratta di una nullità – verrebbe da dire – “depotenziata” che non colpisce l’atto in sé, inteso come contenuto (quello che la Corte chiama “sentenza-decisione”), ma solo la sua forma (“sentenza documento”). Dal deposito della traduzione in lingua nota all’alloglotta decorreranno, quindi, nuovamente, i termini per l'impugnazione.


Come accennato, non tutto, invero, è chiarissimo in questo percorso argomentativo e, a parere di chi scrive, il problema reale non sembra essere quello dell’incarico, tempestivo o meno, all’interprete per la traduzione della sentenza (incarico che, peraltro, non viene comunicato al difensore, il quale dovrà, dunque, compulsare il fascicolo in cancelleria per scoprire se è stato conferito o no), ma quello della tempestività o meno della traduzione. Si tratta, forse, di un problema irrisolvibile dalla giurisprudenza senza l’“aiutino” di un intervento del legislatore che fissi termini predeterminati per questo incombente e procedure certe. Di sicuro, l’aver ricondotto la violazione delle norme in materia di traduzione nell’alveo della nullità e non dell’inefficacia della sentenza (come suggerito da giurisprudenza risalente) ne comporta la piena effettività e la piena produzione di tutti gli effetti giuridici. L’atto è nullo, ma è perfettamente efficace e produce i suoi effetti fino a quando la violazione non viene eccepita negli stringenti termini della categoria delle nullità intermedie. Trascorsi quest’ultimi, tutto è sanato e non vi saranno ostacoli per la formazione di un giudicato che il diverso orientamento che propendeva per l'inefficacia della sentenza non (ancora) tradotta lasciava sul percorso, con evidenti pericoli per la ragionevole durata del processo.


Conclusioni


Un'ultima chiosa, sempre la stessa: le nullità intermedie stanno diventando il leit-motiv del processo penale italiano: sono dappertutto, ma – sia consentito il paragone con la fisica delle particelle – assomigliano sempre di più ai neutrini, che si trovano ovunque, ma sono inafferrabili e, quando te ne accorgi, sono già passati.

Alla stessa stregua le nullità intermedie sono soggette a termini di deducibilità così stringenti, per il difensore, che quando questi se ne avvede, sono già sanate. Occorrerebbe un coraggioso intervento legislativo volto a consentire di fare valere questa categoria di nullità in tempi ragionevoli e, comunque, senza sacrificarle, ogni volta, sull’altare di principi (quali la ragionevole durata del processo) che non dovrebbero mai soverchiare le garanzie difensive dell’imputato. Il processo – dal latino progredior: andare avanti – si muoverà pure in una sola direzione, ma è opportuno che il suo percorso, oltre che celere, sia anche virtuoso. Altrimenti, a che serve?


__________________

1) Riguardante un caso di omessa traduzione della sentenza di primo grado e del decreto di citazione in appello, in una lingua conosciuta dall'imputato.

2) Si veda, inoltre, Corte cost., sentenza 12 gennaio 1993, n. 10.

3) Relativa alla mancata traduzione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale.

4) Citando sempre Cass., Sez. Un., 28 maggio 2025, n. 38306, qui commentata: «è principio pacifico che la mancata nomina dell’interprete all’imputato che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 143 c.p.p. dà luogo ad una nullità a regime intermedio che, come tale, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo: per tutte, tra le tante, Sezione V, n. 48102 del 15.09.2023, Zerrouq, Rv. 28546 – 02».

5) «Dal combinato disposto degli artt. 143 e 546 cod. proc. pen. discende che la sentenza la cui motivazione non sia stata tradotta va equiparata, nei confronti dell'imputato alloglotta, ad una sentenza priva di motivazione, e quindi affetta da nullità».

6) A meno che, si legge a pagina 41 della pronuncia citata, il termine, fissato all’interprete per la traduzione, non sia incongruo ed, allora, anche in questo caso, si potrà eccepire la nullità dello stesso deducendo, però, una lesione che non può essere ritenuta in re ipsa ed andrà esplicitata.



Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.

 
 
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