IL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI (AGGIORNATO AL D.M. 31/12/2025 N. 206)
- Redazione L'altro penale
- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 7 min

SCHEMA RIASSUNTIVO
DELLE MODALITÀ DI DEPOSITO DEGLI ATTI
NEL PROCESSO PENALE PER I DIFENSORI
(DM 217/23 art. 3 modif. da DM 206/24 e DM 206/2025)
C’era una volta il timbro: le attuali modalità di deposito degli atti penali
Orientarsi tra le molteplici riforme che si sono succedute in questi ultimi anni non è sempre agevole: è per questo che, con riguardo al principale profilo pratico relativo all’attività professionale, abbiamo pensato di elaborare uno schema riassuntivo delle distinte modalità di deposito degli atti oggi vigenti nell’ordinamento penale per i difensori.
Si tratta di disposizioni che invero inseriscono nel sistema penale novità significative, in grado di alterare radicalmente i precedenti assetti operativi: si consideri, ad esempio, quanto è dirompente la possibilità pratica per il cancelliere (sempre che si celi dietro gli automatismi informatici una persona fisica…) o per il Portale dei depositi telematici degli atti di “non accettare” un deposito, per requisiti sconosciuti un tempo al codice di procedura penale (requisiti formali relativi al formato del file “caricato” sul sistema) o per obiettiva impossibilità di accedere ad un fascicolo dovuta alla mancanza di tempestivo aggiornamento del sistema, dopo il deposito della nomina difensiva o nel passaggio a diverse fasi del procedimento (con relativa competenza di un “nuovo” ufficio e autorità procedente), ovvero alla necessità di effettuare sovente il deposito di atti ad uffici o autorità diversi da quelli che procedono (es. deposito atti al PM in procedimento già in fase dibattimentale).
Sono effetti dirompenti sovente ignorati o malintesi, finanche dai professionisti del settore. Su di essi occorrerà tornare a soffermarsi in futuro (per chi volesse intanto approfondire: "CON IL COMPUTER RISOLVO UN SACCO DI PROBLEMI CHE PRIMA NON AVEVO"), al fine di districare difficoltà operative che spesso, ancor oggi, in una fase di sostanziale e perenne sperimentazione, impongono un contatto diretto con le cancellerie interessate (a proposito di informatizzazione…); per non dire che il Ministero della Giustizia ha annunciato l'adozione, in tempi brevi, della versione 2.0 del PDP, e siamo tutti curiosi di vedere come andrà a finire.
Per prima cosa occorre quindi ricordare qual è l’attuale assetto dei depositi penali, per fornire - auspicabilmente - al difensore “travolto” dallo tsunami delle riforme un ausilio ed uno strumento operativo.
Trattandosi di un assetto normativo necessariamente provvisorio - destinato com’è a mutare nel tempo, visto l’inevitabile approssimarsi delle scadenze temporali contenute nella disciplina vigente - lo schema riassuntivo sarà, in futuro, costantemente aggiornato.
Rispetto a quello che che avevamo pubblicato a settembre, lo schema che proponiamo di seguito registra le recentissime modifiche introdotte dal d.m. 31 dicembre 2025, n. 206 (in vigore dalla stessa data), che ha di nuovo interpolato l'art. 3, d.m. n. 217/2023 inserendovi i commi 3 bis (relativo ai soli soggetti abilitati interni) e 3 ter (che, invece, riguarda anche gli avvocati), ed operando alcune conseguenti correzioni "di coordinamento" sui commi 1, 3 e 4: nulla di trascendentale.
Profili generali:
Dal 1.1.2025 PDP (Portale Deposito Atti Penali) obbligatorio per il deposito di atti destinati ai seguenti uffici: PM (Pubblico Ministero), GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), GUP (Giudice per l’Udienza Preliminare), TRIB (Tribunale), PG-CdA Procura Generale presso la Corte d’Appello (limitatamente al procedimento di avocazione).
Eccezione: solo fino al 31.3.2026 al TRIB è consentito effettuare anche con modalità non telematiche (pec o cartaceo) il deposito delle impugnazioni relative alle misure cautelari personali e reali, e al sequestro probatorio (N.B.: l'eccezione riguarda solamente le impugnazioni da depositare al tribunale - art. 3, comma 3 ter, in riferimento al comma 1, lett. d), d.m. n. 217/2023 -, quindi, i ricorsi per saltum ex artt. 311, comma 2, c.p.p. contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, ed ex art. 325, comma 2, c.p.p., contro i decreti di sequestro preventivo, che vanno proposti nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, devono essere depositati tramite PDP se si impugnano un'ordinanza o un decreto del GIP; nel caso di altri giudici - es. Corte d'Appello - occorre fare riferimento al rispettivo regime dei depositi).
Fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) per GDP (Giudice di Pace), CDA (Corte d’Appello) e PG-CdA, ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.
Fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) per PM presso il Tribunale dei minori, Tribunale dei minori, Tribunale di Sorveglianza, Suprema Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione; deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica del Ministero della Giustizia, attestante la funzionalità del sistema di tali uffici.
Fino al 31.12.2026 modalità non telematiche (pec o cartaceo) per Giudice Esecuzione, Misure di prevenzione, Rapporti con Autorità straniere (Libri X e XI Codice di Procedura Penale).
Distinzione in base all'ufficio destinatario dell'atto:
PM: PDP obbligatorio.
GIP: PDP obbligatorio.
GUP: PDP obbligatorio.
TRIBUNALE: PDP obbligatorio; solo fino al 31.3.2026 anche modalità non telematiche (pec o cartaceo) per il deposito delle impugnazioni relative alle misure cautelari personali e reali, e al sequestro probatorio.
PG-CdA: PDP obbligatorio per il procedimento di avocazione; fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente già possibile il deposito anche con PDP.
GDP: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente già possibile il deposito anche con PDP.
CDA: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente già possibile il deposito anche con PDP.
TRIBUNALE DEI MINORI: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
PM PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
GIUDICE DELL’ESECUZIONE: fino al 31.12.2026 modalità non telematiche (pec o cartaceo).
Distinzione in base alla tipologia dell'atto da depositare (Sono indicati solo atti principali, per il resto vale comunque il riferimento di cui al punto precedente all’Autorità che riceve l’atto):
1- Nomina del difensore (anche persona offesa):
Procura della Repubblica presso Tribunale (Fase di indagini): PDP.
GDP: fino al 31.12.26 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo), ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.
GIP: PDP.
GUP: PDP.
TRIB: PDP.
CDA: fino al 31.12.26 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo), ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.
CASS: fino al 31.12.26 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
GIUDICE DELL’ESECUZIONE: fino al 31.12.2026 modalità non telematiche (pec o cartaceo).
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo); deposito possibile con PDP solo previo provvedimento del Dipartimento innovazione tecnologica Ministero della Giustizia attestante la funzionalità del sistema.
Attenzione: se la nomina già contiene le procure speciali non vi sono specificazioni, se invece la procura speciale (per riti alternativi, rinuncia all’impugnazione, costituzione di parte civile in nome e per conto etc.) viene depositata autonomamente o in un momento successivo al deposito della nomina segue il regime di deposito dell’Autorità cui è destinato l’atto (a seconda della fase del procedimento in corso).
2- Opposizione a Decreto penale di condanna: PDP, cartaceo o pec, anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l'opponente ex art. 461 c. 1 c.p.p.
Memoria 415-bis c.p.p.: PDP.
Opposizione alla richiesta archiviazione: PDP.
Reclamo ex art. 410-bis c.p.p.: PDP.
Lista testimoniale: PDP.
Atto di appello: avverso sentenza Tribunale, Gip, Gup, PDP (attenzione: avverso sentenza Giudice di Pace fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche, pec o cartaceo, ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP).
Ricorso cassazione: ricorso per saltum o comunque avversa sentenza di primo grado inappellabile Tribunale, Gip, Gup: PDP (attenzione: avverso sentenza Giudice di Pace fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche, pec o cartaceo, ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP).
Avverso sentenza d’appello CDA: fino al 31.12.2026 consentite modalità non telematiche (pec o cartaceo) ma eventualmente deposito già possibile anche con PDP.
Avverso sentenza Tribunale (appello sentenza GDP): PDP.
Richiesta riesame misura personale: PDP; fino al 31.3.2026 anche modalità non telematiche (pec o cartaceo).
Richiesta riesame misura reale: PDP; fino al 31.3.2026 anche modalità non telematiche (pec o cartaceo).
Appello in materia cautelare: PDP; fino al 31.3.2026 anche modalità non telematiche (pec o cartaceo).
Richiesta modifica misure cautelari personali: PDP in fase di indagini o nel corso del processo di primo grado; per le fasi successive occorre far riferimento al regime dei depositi per l’Autorità che procede.
Richiesta revoca o modifica misure cautelari reali: PDP in fase di indagini o nel corso del processo di primo grado; per le fasi successive occorre far riferimento al regime dei depositi per l’Autorità che procede.
Costituzione parte civile: fuori udienza mediante PDP, altrimenti sempre consentita presentazione in udienza in formato cartaceo.
Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.


