C'E' POSTA PER TE: APPUNTI SULLE NOTIFICAZIONI
- Redazione L'altro penale
- 18 set 2025
- Tempo di lettura: 9 min
Aggiornamento: 14 ott 2025

Non è esattamente facile districarsi tra le disposizioni che il codice di procedura e le norme di attuazione dedicano alla disciplina delle notificazioni, dopo le modifiche apportate dalla riforma Cartabia di pari passo con l'introduzione del processo penale telematico e con un occhio rivolto a consentire il più possibile che i giudizi vengano regolarmente celebrati, se non in presenza, (almeno) in assenza dell'imputato.
La riforma è riuscita, di fatto, a realizzare per vie traverse quella domiciliazione ex lege dell'indagato/imputato presso il difensore di fiducia (quello d'ufficio è un po' più salvaguardato da questo punto di vista, e giustamente) che in passato tante volte il legislatore aveva cercato di introdurre incontrando una ferma opposizione di categoria.
Stavolta è andata diversamente, nessuna levata di scudi; potenza degli impegni presi dall'Italia con il PNRR. E così il 90% degli atti arrivano ormai solo all'avvocato, lasciandolo spesso con il classico cerino in mano, ossia, nella peggiore delle ipotesi, con appena un numero di telefono o una semplice mail tramite cui provare a contattare l'assistito per informarlo, sperando che risponda.
Ma tant'è. Questo passa il convento, di questi tempi.
Nell'attesa, e con la speranza, che ne arrivino di migliori, alcune coordinate “di base” possono essere utili per valutare se un atto è stato correttamente notificato all'indagato/imputato, a un'altra parte, o alla persona offesa; o a decidere come notificare un proprio atto a un dato destinatario.
A) Regole generali per le notifiche di atti del PM o del giudice
Le detta l'art. 148 c.p.p.
La segreteria del PM e la cancelleria del giudice eseguono le notificazioni con modalità telematiche, al domicilio digitale del destinatario (per l'avvocato, la pec registrata al RegIndE).
Le notifiche sono materialmente eseguite dall'ufficiale giudiziario; può eseguirle la PG solo nei casi espressamente previsti, o se riguardano atti di indagine delegati, o se si tratta di provvedimenti a cui deve dare esecuzione.
Purché risultino a verbale, hanno lo stesso effetto della notifica la lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore, e gli avvisi dati dal PM o dal giudice agli interessati (fondamentalmente, dunque, in udienza; un esempio: le date dei rinvii; ma, in ipotesi, anche durante il compimento di un atto di indagine). E purché sia annotata sull'originale, sostituisce la notificazione anche la consegna dell'atto in formato analogico all'interessato, da parte della segreteria o della cancelleria (della serie: visto che sei qua e che devo notificarti un atto, anziché mandartelo via pec te lo do direttamente, di carta).
Le notifiche si effettuano inoltre con modalità diverse da quelle telematiche:
a) nei casi in cui è il codice a prescriverlo espressamente (in pratica, sono i casi in cui è stabilito che l'atto debba essere consegnato al destinatario in formato cartaceo);
b) quando il destinatario non ha un domicilio digitale, o ce l'ha ma è inidoneo (qualunque cosa voglia dire);
c) quando impedimenti tecnici non consentono la notifica telematica (e la cosa, viene da dire, dovrà essere attestata da qualcuno).
B) Notificazioni di atti delle parti private
Se il codice non dispone altrimenti, il difensore può scegliere: rivolgersi agli ufficiali giudiziari oppure inviare direttamente al destinatario l'atto in formato digitale a mezzo pec (o altro servizio elettronico di recapito certificato), oppure in formato cartaceo, con raccomandata a/r (art. 152 c.p.p.).
Il procedimento per effettuare la notificazione via pec è alquanto macchinoso (art. 56 bis n. att. c.p.p.), e alla prova dei fatti bisogna dedicargli parecchio tempo tra ricerca e verifica degli indirizzi, predisposizione dell'atto, certificazioni di conformità, redazione della relata, adempimenti successivi alla notifica. Se si opta per la raccomandata, si deve depositare in cancelleria la copia dell'atto inviato (della quale va attestata la conformità all'originale) con l'avviso di ricevimento, specificando se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego (art. 56 n. att. c.p.p.).
C) Notificazioni al PM
Si devono effettuare con modalità telematiche (art. 153 c.p.p.). Quindi via pec, al domicilio digitale della Procura. Si tratta di un indirizzo diverso da quello che si utilizzava per il deposito degli atti penali ai tempi del Covid e nella fase transitoria di applicazione della riforma Cartabia (il noto “depositoattipenali.procura.ecc...@giustiziacert.it”); perciò, bisogna chiederlo alle segreterie se non lo si trova sui siti istituzionali (gli ufficiali giudiziari li dovrebbero conoscere; altrimenti, i domicili digitali delle varie Procure si posso cercare su IpaPortale). D'altronde, una cosa è un deposito, un'altra è una notifica.
Le parti private e i difensori possono notificare atti al PM anche in formato cartaceo, consegnandone una copia in segreteria, con diritto alle relative attestazioni sull'originale. I casi in cui, in astratto, ciò è possibile, sono gli stessi visti sopra, sub A):
a) qualora il codice prescriva espressamente di effettuare la notifica in modalità analogica (ma non sembrano esserci previsioni del genere);
b) qualora la Procura non abbia un domicilio digitale, o questo risulti inidoneo (ma sono ipotesi improbabili);
c) quando impedimenti tecnici non consentono la notifica telematica (e il problema è: chi lo attesta? di primo acchito si può pensare all'eventualità che la stessa Procura interessata pubblichi sul suo sito un avviso di malfunzionamento della propria casella pec/domicilio digitale; o a una comunicazione erga omnes del DiGiSIA).
D) Notificazioni all'indagato/imputato
D.1) Detenuto
Si effettuano sempre e solo consegnando alla persona copia dell'atto in formato analogico nel luogo di detenzione, anche se si tratta di detenzione per altra causa (art. 156 c.p.p.).
D.1.1) Se per qualsiasi ragione non è possibile consegnare la copia direttamente all'interessato
La si consegna al direttore del carcere, mentre nel caso di indagato/imputato detenuto in un luogo diverso da un istituto penitenziario la si consegna presso la residenza o il luogo di lavoro, o il domicilio o il recapito: a un convivente, o al datore di lavoro, o a un addetto, o al portiere o a chi ne fa le veci. Se così non va a buon fine, si deve riprovare dall'inizio, e dopo un secondo giro di tentativi inutili, la notifica si effettua mediante deposito presso la casa comunale e invio con raccomandata a/r all'interessato, nel luogo di residenza o di dimora.
D.1.2) Divieti
Il codice esclude espressamente che la notifica al detenuto possa essere effettuata con modalità telematiche, o con le forme previste per gli irreperibili.
D.2) Non detenuto
D.2.1) Gli avvertimenti e gli inviti
L'indagato/imputato deve ricevere, prima o poi, alcuni avvertimenti e inviti relativi alle modalità con cui gli atti gli verranno notificati. Che li abbia o non li abbia già ricevuti nel momento in cui per la prima volta si deve effettuare una notifica nei suoi confronti, fa la differenza rispetto alle regole che l'autorità giudiziaria deve osservare proprio per effettuare la prima notifica; e se non li avesse già ricevuti, dovranno essergli dati in occasione della prima notifica. In altri termini, può accadere che si compia un atto non preannunciato da una notifica (per es.: l'esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro), e che nel corso del procedimento non sia mai stato neppure preceduto dalla notifica di un qualsiasi altro atto. In questo caso, gli avvertimenti e gli avvisi di cui si tratta possono essere dati nel relativo verbale (nell'es.: il verbale di perquisizione e sequestro), e varranno per tutte le future notifiche, a cominciare dalla prima, non essendone stata eseguita ancora nessuna fino a quel momento. All'opposto, può accadere che l'indagato/imputato venga a sapere del procedimento solo nel momento in cui gli viene notificato per la prima volta un atto (per es.: un invito a presentarsi per l'interrogatorio); in questo caso gli avvertimenti e gli inviti dovranno essere dati con tale atto e varranno per tutte le notifiche dalla successiva (la seconda) in poi, che verranno eseguite con regole diverse dalla prima.
Tutto sommato, le cose sono abbastanza lineari.
In occasione del primo atto che compie con l'intervento dell'indagato la PG gli deve comunicare gli estremi del procedimento (qualora sia già in grado di farlo, ovviamente: numero, autorità procedente, luogo e data del fatto, norme che si assumono violate) e lo avvisa che da quel momento in poi tutti gli atti – tranne gli atti introduttivi e l'eventuale decreto penale di condanna (su cui, infra) – gli saranno notificati mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio (art. 161, comma 01, c.p.p.).
Analogamente, nel primo atto che compiono con l'intervento dell'indagato o dell'imputato, PG, PM e giudice lo invitano a dichiarare o a eleggere un domicilio – può essere indicato anche un indirizzo pec – per le notificazioni degli atti di vocatio in ius e dell'eventuale decreto penale, avvisandolo che, in caso di rifiuto o di inidoneità del domicilio dichiarato o eletto, gli atti gli verranno notificati mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio (contestualmente nominato, in mancanza del primo) (art. 161, comma 1, c.p.p.).
E' da notare che non si può eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio senza il suo assenso (art. 162, comma 4 bis, c.p.p.).
D.2.2) Prima notifica non preceduta dagli avvertimenti e inviti di cui sopra
A prescindere dall'atto da notificare, si effettua mediante consegna di copia cartacea personalmente all'interessato (il che potrebbe avvenire ovunque). Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notifica si esegue presso la residenza o il luogo di lavoro, o il domicilio o il recapito temporanei, consegnando la copia dell'atto a un convivente, o al datore di lavoro, o a un addetto, o al portiere o a chi ne fa le veci. Se neppure così va a buon fine, si deve riprovare, e dopo un secondo giro di tentativi inutili, la copia va depositata presso la casa comunale e inviata con raccomandata a/r all'interessato, nel luogo di residenza o di dimora (art. 157 c.p.p.).
Quando l'atto da notificare è l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, o una citazione in giudizio (tranne quella per il giudizio di cassazione) o il decreto penale di condanna, in nessun caso la notifica all'imputato non precedentemente invitato a dichiarare o eleggere domicilio può avvenire con modalità telematiche (art. 157 ter, comma 1, c.p.p.).
D.2.3) Prima notifica preceduta dagli avvertimenti e inviti di cui sopra
L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, le citazioni in giudizio (tutte, tranne quella per il giudizio di cassazione) e il decreto penale di condanna sono notificati all'imputato al domicilio dichiarato o eletto, o all'indirizzo pec indicato (art. 157 ter c.p.p.). Se l'imputato, a seguito degli inviti ricevuti, si era rifiutato di dichiarare o eleggere domicilio, ovvero se il domicilio dichiarato o eletto è, o diventa, insufficiente o inidoneo, la notifica avviene mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio (artt. 157 ter e 161 comma 4 c.p.p.).
Tutti gli altri atti del procedimento sono notificati al difensore.
D.2.4) Notifiche successive alla prima
Per l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, le citazioni in giudizio e il decreto penale di condanna valgono le stesse regole di cui al punto precedente.
Tutti gli altri atti sono notificati al difensore di fiducia o d'ufficio (art. 157 bis, comma 1, c.p.p.). Non di meno, in caso di difensore d'ufficio, se la prima notifica è avvenuta mediante consegna dell'atto a una persona diversa dall'indagato/imputato, o dal convivente o dal portiere, e l'indagato/imputato non ha già ricevuto gli avvertimenti e gli avvisi di cui all'art. 161, comma 01, c.p.p., la notifica si effettua mediante consegna di copia cartacea personalmente all'interessato, ovvero, se questo non è possibile, presso la residenza o il luogo di lavoro, o il domicilio o il recapito temporanei, dando la copia a un convivente, o al datore di lavoro, o a un addetto, o al portiere o a chi ne fa le veci. E bisogna riprovare a oltranza finché la notifica non va a buon fine (art. 157 bis, comma 2, c.p.p.)
E) Notificazioni alle altre parti private
Si eseguono con modalità telematiche mediante consegna dell'atto in formato digitale al loro difensore (art. 154, comma 4, c.p.p.).
Per il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non costituiti in giudizio, si osservano regole ad hoc: la notifica della prima citazione va effettuata con modalità telematiche e, se non è possibile, con le forme previste per la prima notifica all'imputato non detenuto (v. sopra); se però si tratta di pubbliche amministrazioni, persone giuridiche o enti privi di personalità giuridica, la notifica è eseguita nelle forme stabilite per il processo civile. Per le notifiche successive, e sempre che non si costituiscano, il responsabile civile e il civilmente obbligato che non abbiano un domicilio digitale, hanno l'onere di dichiararne o eleggerne uno fisico nel luogo in cui si procede, oppure dichiarare un indirizzo pec, con atto depositato in cancelleria; in mancanza, o in caso di insufficienza o inidoneità, le notificazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria (art. 154, comma 2, 3, e 4, c.p.p.).
F) Notificazioni al querelante (art. 153 bis c.p.p.)
Se ha nominato un difensore, si effettuano con modalità telematiche mediante consegna dell'atto in formato digitale al difensore.
Se non l'ha nominato, si effettuano con le stesse modalità al suo domicilio digitale, e qualora non ce l'abbia o non sia idoneo o ci siano problemi tecnici, in formato cartaceo al domicilio fisico dichiarato o eletto nella querela o successivamente; ovvero in formato digitale all'indirizzo pec dichiarato nella querela o successivamente.
Qualora nessuna di queste modalità sia concretamente possibile, le notificazioni sono effettuate mediante deposito dell'atto nella segreteria del PM o nella cancelleria del giudice che procedono.
C'è un regime transitorio per le querele proposte prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia: quando il querelante non ha nominato un difensore sono comunque escluse le notifiche digitali o mediante deposito dell'atto in segreteria o cancelleria; pertanto, si effettuano a norma dell'art. 157, comma 1, 2, 3, 4 e 8, c.p.p. (art. 86 d.lgs. n. 150/2022).
G) Notificazione alla persona offesa non querelante (art. 154, comma 1, c.p.p.)
Se ha nominato un difensore, si effettuano con modalità telematiche mediante consegna dell'atto in formato digitale al difensore.
Se non l'ha nominato, si effettuano con le stesse modalità al suo domicilio digitale, e qualora non ce l'abbia o non sia idoneo o ci siano problemi tecnici, in formato cartaceo al domicilio eventualmente dichiarato o eletto; in mancanza, la notifica va effettuata mediante consegna di copia cartacea a mani e, se ciò non è possibile, si esegue presso la residenza o il luogo di lavoro, o il domicilio o il recapito temporanei, consegnando la copia dell'atto a un convivente, o al datore di lavoro, o a un addetto, o al portiere o a chi ne fa le veci. Se nemmeno così va a buon fine, la copia dell'atto va depositata presso la casa comunale e inviata con raccomandata a/r all'interessato, nel luogo di residenza o di dimora. Infine, se nessuno di tali luoghi è noto, la notificazione si esegue mediante deposito in segreteria o in cancelleria.
Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.


