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CHI TACE ACCONSENTE: BREVI CENNI IN ORDINE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEL RITO CARTOLARE D’APPELLO

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    Redazione L'altro penale
  • 23 ott
  • Tempo di lettura: 6 min

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Premessa: l’accesso al rito 


È ormai a tutti noto il nuovo assetto del giudizio di appello, frutto del sostanziale recepimento dei lasciti della normativa emergenziale.

Queste brevi note intendono soffermarsi su alcuni profili che riguardano l’esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione davanti alle corti territoriali, con particolare riferimento alla celebrazione del processo in forma cartolare.

 

Innanzitutto, le modalità di accesso al rito: l’udienza orale e la relativa espressione piena dei diritti dell’imputato si ottengono mediante specifica manifestazione di volontà. Se nei termini di legge si richiede la celebrazione del giudizio in forma “partecipata”, si evita il c.d. contraddittorio meramente cartolare, con scambio di memorie.

 

Si noti tuttavia che questa non è l’unica modalità di accesso al rito partecipato, perché pur innanzi all’inerzia della difesa può essere il giudice di appello a disporne d'ufficio la celebrazione, per la rilevanza delle questioni trattate o per procedere alla rinnovazione istruttoria, nei termini di cui all’art. 598 bis, comma 3 e 4, c.p.p.

Altresì, si può accedere al rito partecipato in ragione del diniego del c.d. patteggiamento in appello: si tratta in sostanza, in questi casi, di oralità indotta da intervenuta reiezione della proposta di concordato formulata per un’udienza originariamente non partecipata, ai sensi dell’art. 599 bis, comma 3, c.p.p.

 

Al di là di tali ipotesi di fissazione ex officio o ex lege, è l’imputato (e può farlo anche se non è l'appellante) a dover chiedere la celebrazione del processo c.d. in presenza, evitando il contraddittorio solamente cartolare.

Ma se ciò non avviene, e non è formulata alcuna richiesta in tal senso? Quali facoltà residuano in capo all’imputato e al suo difensore, o magari al nuovo difensore dell’imputato subentrato nel mandato una volta già scaduto il termine per richiedere la trattazione in udienza partecipata?

 

Prima di tutto, occorre ricordare che non sempre la perenzione del termine è definitiva: ed infatti, qualora per ragioni d’ufficio il procedimento sia oggetto di rinvio a udienza fissa, il termine per chiedere la celebrazione in presenza di fatto è rinnovato (v., ad esempio, Cass., sez. IV, 21 gennaio 2025, n. 10459, Bicchierai, rv. 287574 – 01, in cui è affermato che, nel giudizio di appello celebrato in conformità alla disciplina emergenziale pandemica, il rinvio d'ufficio a data fissa per ragioni organizzative e senza svolgimento di attività processuale della prima udienza, fissata in camera di consiglio per mancata richiesta di discussione orale, non determina la tardività della richiesta di trattazione orale formulata dalla parte nel rispetto dei termini di cui all'art. 23 bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da calcolare avuto riguardo alla data di rinvio e non a quella originariamente stabilita per l'udienza).

Inoltre, potrebbero esservi vizi attinenti alla formulazione della citazione in giudizio, come di recente rilevato dalla Suprema Corte (Cass., sez. III, 16 maggio 2025, n. 22593), secondo la quale è affetto da nullità generale per violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p. il decreto di citazione per il giudizio di appello che, pur se emesso nella vigenza della disciplina emergenziale pandemica, contenga l'invito alla comparizione personale dell'imputato, nel caso in cui a ciò concretamente consegua una compressione del diritto di difesa per l'impossibilità di avanzare richiesta di discussione orale nel termine perentorio – previsto dall'art. 23 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176 – di quindici giorni liberi prima dell'udienza (la difesa aveva eccepito la nullità del predetto decreto in quanto privo dell'indicazione che si sarebbe proceduto in camera di consiglio, salva la facoltà per l'appellante di chiedere la trattazione in forma orale nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto, ciò che avrebbe determinato la violazione del diritto di difesa dell'imputato essendogli stata preclusa la possibilità di richiedere ex art. 601, comma 3, c.p.p. la trattazione orale del procedimento nonché il deposito delle memorie nel termine di 15 giorni prima dell'udienza).

 

Il rito cartolare e gli impedimenti della difesa


Al di fuori di ipotesi concernenti vizi dell’atto introduttivo o differimenti d’udienza intervenuti d’ufficio, la mancata richiesta di trattazione orale cui non segua un eventuale provvedimento di fissazione in udienza pubblica a norma dell'art. 598 bis, comma 3 e 4, c.p.p., consolida definitivamente la modalità di trattazione scritta.

 

Tacendo, si è pertanto “acconsentito”: il procedimento seguirà il rito cartolare.

 

Di certo, a questo punto, non vi sono più spazi per allegare impedimenti e formulare istanze di rinvio del processo, né per ragioni legate al difensore né per profili attinenti alla sfera personale dell’imputato (esistono già diverse pronunce in merito: in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il superamento del termine, perentorio, entro cui dev'essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello, ai sensi dell'art. 23 bis d.l. n. 137/2020, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell'imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi – e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio –, secondo Cass., sez. III, 21 settembre 2023, dep. 2024, n. 3, Castaldi, rv. 285696 – 01; Cass., sez. V, 17 giugno 2025, dep. 24 luglio 2025, n. 27280; per quanto riguarda il difensore, v. Cass., sez. VI, 9 luglio 2024, n. 38270, rv. 286969-01, per la quale nel giudizio di appello, ove si proceda con rito cartolare non partecipato per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420 ter c.p.p. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato).

 

Non si potrà che esercitare il diritto di difesa nei termini di legge e con le modalità previste, ovvero mediante deposito di memorie difensive (anche se si ha la febbre a 40°…).

 

Rito cartolare e continuazione


Nel rito cartolare si hanno invece analoghe facoltà rispetto al giudizio “partecipato” per quanto riguarda la richiesta di applicazione della continuazione.

Anche nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, infatti, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva può essere richiesto per la prima volta in sede di presentazione di memoria scritta, che tiene luogo della discussione orale, a condizione che la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (cfr. Cass., sez. II, 20 maggio 2025, n. 20993, rv. 288159-01).

 

Si noti che il principio era già stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento al giudizio d'appello in trattazione orale, laddove si era espressamente affermato che il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello (così, Cass., sez. II, 18 novembre 2020, n. 37379, Arcadu, rv. 280424 - 01; nello stesso senso, Cass., sez. 6, 16 giugno 2015, n. 35599, non mass.; Cass., sez. I, 5 dicembre 1986, dep. 1987, n. 9997, Calemme, rv. 176698 - 01; v. anche, Cass., sez. II, 11 gennaio 2024, n. 7132, D'Antoni, rv. 285591 - 01, secondo cui, in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere).

 

Rito cartolare e parte civile


Infine, una nota sulla difesa della parte civile: se intende ottenere la liquidazione delle spese del grado, non potrà limitarsi a depositare conclusioni e nota spese, ma dovrà, nel procedimento scritto, fornire un proprio contributo decisionale o un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio. Anche tale principio, come noto, è ormai affermato in giurisprudenza (es., Cass., sez. V,  7 novembre 2023, n. 1144, rv. 285598-01: la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, c.p.p. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese. Analogamente, Cass., sez. II, 13 aprile 2023, n. 22937, rv. 284725-01: in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza).

 


Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.

 
 
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