FIGLI DI UN DIO MINORE: LO “STATUTO SPECIALE” DI ALCOLDIPENDENTI E TOSSICODIPENDENTI SECONDO LA CONSULTA
- 17 ore fa
- Tempo di lettura: 10 min
Aggiornamento: 7 ore fa

1) In breve, il quadro
La pubblicazione, in questi giorni, della sentenza 26 febbraio 2026, n. 21, della Corte costituzionale sul tema, sempre molto discusso, della cronica intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti1 è stata l’occasione per rileggere alcune fondamentali pronunce in ordine al difetto di imputabilità (Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso, e Corte cost., 16 aprile 1998, n. 114) e per fare qualche breve riflessione.
Il tema è di scottante attualità: una generazione, cresciuta a rhum e cocaina, si rende sovente protagonista di episodi molto violenti (spesso in ambito endofamiliare) nei quali il soggetto agente “vanta” una dipendenza pluriennale da alcol e/o sostanze; dipendenza sulla quale, molto spesso, si sono innestati disturbi di tipo psichiatrico, o perché slatentizzati da anni di abuso o perché, comunque, da questo derivanti. Gli esiti delle perizie psichiatriche in casi come questi – come, peraltro, avvenuto nel caso della sentenza n. 21/2026 della Consulta2 – sono i più disparati ed oscillano tra un rigido formalismo di impronta nosografica e normativa (che, solitamente, finisce per escludere sempre lo stato di cronica intossicazione) e soluzioni che valorizzano, invece, il dato empirico della effettiva mancanza della capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
Comprendere quando una intossicazione è cronica o abituale non è affatto semplice, ma la distinzione, come è noto, non è di poco conto perché, mentre nel caso della cronica intossicazione, l’imputato va esente da pena, nel caso dell’intossicazione abituale – prevista dall’articolo 94 c.p3. – la pena viene applicata e, a dirla tutta, sarebbe prevista persino una circostanza aggravante (che, nella realtà dei fatti, solitamente, resta solo sulla carta).
2) Le precedenti prese di posizione del Giudice delle leggi
Il tema è stato trattato, nello specifico, dalla Corte costituzionale nella sentenza n.114/1998.
Il Pretore di Fabriano sollevò, all’epoca, questione di legittimità costituzionale sostenendo che la distinzione, operata dal codice penale, fra intossicazione abituale ed intossicazione cronica non avesse fondamento scientifico. Secondo il Giudice rimettente, infatti, il criterio della reversibilità dello stato di permanente intossicazione che, in giurisprudenza, segnava (quantomeno all’epoca) il confine fra l’intossicazione abituale e quella cronica era un vero e proprio “falso storico”. Salvo alcuni casi del tutto residuali di demenza alcolica, le alterazioni cerebrali causate dall’assunzione di alcol sarebbero state sempre transitorie e reversibili, mentre quelle causate dall’assunzione di sostanze stupefacenti sarebbero transitorie e reversibili per definizione. In altre parole, sotto un profilo medico e scientifico non esisterebbe alcuna reale differenza fra intossicazione abituale e intossicazione cronica: una vera e propria “discrasia” fra la realtà scientifica ed il codice penale, alcuni articoli del quale, pertanto, non troverebbero riscontro nel mondo reale.
Si tratta di una questione estremamente interessante che pone, peraltro, ulteriori riflessioni – che qui non trovano spazio – sulla tenuta epistemologica dell’intero sistema giuridico: fino a che punto il diritto penale, in quanto sistema, può rivendicare la libertà di ignorare la realtà (soprattutto scientifica) nel quale lo stesso deve operare?
Nel 1998 la Corte costituzionale rigettò la questione di costituzionalità sollevata dal Pretore di Fabriano, ribadendo la validità della definizione giurisprudenziale della cronica intossicazione – da intendersi come una alterazione non transitoria dell’equilibrio biochimico, tale da determinare un vero e proprio stato patologico del soggetto con corrispondente alterazione permanente dei processi cognitivi e volitivi – e ponendo il discrimine fra intossicazione abituale e cronica nel solco della colpevolezza. In breve: l'intossicazione abituale sarebbe colpevole, l'intossicazione cronica sarebbe incolpevole e, pertanto, giustificherebbe la mitigazione, in tutto o in parte, della pena. Aggiunse il Giudice delle leggi, come valvola di sicurezza: nel caso di dubbio il giudice sarebbe, comunque, libero di assolvere (con la formula dubitativa) essendo stata espressamente prevista dall’art. 530, comma 2, c.p.p, la possibilità di una pronuncia liberatoria anche in caso di incertezza in ordine alla imputabilità.
3) (segue) consideranda...
Sono argomenti complessi, sia sotto un profilo scientifico che giuridico, dove chiare esigenze di prevenzione generale legittimano delle fictio iuris invero molto dure da digerire in ambito penale. E’ il caso, per esempio, dell’art. 92 c.p.4 in ragione del quale l’ubriachezza non esclude (né diminuisce) l'imputabilità. Nulla quaestio sotto un profilo di politica criminale ma, nella realtà delle cose, si tratta di costruzioni che non hanno un gran senso, perché da un punto di vista scientifico appare difficile sostenere che l’ubriachezza non incida sulla capacità di intendere e di volere. Ad ogni modo la pronuncia della Corte costituzionale n. 114/1998 ha spostato il perno della decisione giudiziale (in ordine alla presenza, o meno, dell'intossicazione rilevabile ex articolo 95 c.p.) dall’elemento oggettivo (e scientifico) a quello soggettivo e normativo. Non essendo agevole distinguere, sotto un profilo clinico, l’intossicazione abituale da quella cronica, sopravviene in aiuto del Giudice penale il giudizio di colpevolezza. Se l’intossicazione è colpevole – qualunque cosa questo voglia mai dire in un caso come questo – si ha una semplice ipotesi di intossicazione abituale ed il soggetto dovrà essere punito (e, anzi, l’ordinamento prevederebbe anche una circostanza aggravante). Se l'intossicazione, invece, è incolpevole, il soggetto potrà andare esente da pena perché, ovviamente, nulla gli si potrà rimproverare.
Si tratta di una decisione che, nei fatti, aggira il problema: si limita ad offrire al Giudice un criterio per dirimere la questione pratica, ma, per certo, non fornisce né una definizione chiara della intossicazione né segna un vero e proprio discrimine fra l’ipotesi abituale e quella cronica. Senza contare che il criterio della colpevolezza che, sulla carta, sembra funzionare, si scontra sempre, o quasi sempre, con realtà molto complesse nelle quali cercare di capire se l’intossicazione sia colpevole, o meno, diventa estremamente difficile. Di più: il criterio della colpevolezza, indicato dalla Corte costituzionale, funziona solo laddove vi sia stata una astinenza prolungata da parte del reo. In questo caso, infatti, se viene accertata dal perito un'infermità permanente che fa venir meno o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, non vi saranno difficoltà: le pregresse assunzioni di alcol e/o di droga hanno causato una infermità – strana parola, amata dal nostro legislatore ma priva di un significato unico – che perdura nonostante la cessazione della dipendenza o la mancanza di recenti assunzioni.
Il soggetto è, quindi, incolpevole perché si è “ammalato” prima del reato, in maniera permanente e, forse, irreversibile e, dunque, non merita alcuna pena. In realtà – e lo capirebbe anche un bambino – se si sposta l’accento sul piano della colpevolezza non si comprende per quale ragione non si debbano rimproverare all’imputato anche le assunzioni che lo hanno reso mentalmente instabile solo perché risalenti nel tempo. Ma tant’è!
4) (segue) ...e aspetti critici
Il criterio della colpevolezza, indicato dalla sentenza n. 114/1998, invece, non funziona praticamente mai quando l’intossicazione da alcol e/o sostanze è “in corso” o vi è stata una recente, e certamente volontaria (ma quando mai l’assunzione è involontaria?!?), assunzione prima della commissione del reato. In tale ipotesi, l’eventuale infermità permanente – che fa venir meno o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere – si somma e si “confonde” con la nuova assunzione, con il risultato che quest’ultima, in quanto volontaria, risulterà certamente rimproverabile e, pertanto, colpevole (si pensi al caso dell’etilista cronico che assume alcol e si ubriaca). In questi casi, dove fase acuta e fase cronica della intossicazione si confondono, deve essere straordinariamente bravo il perito a capire se preesiste e perdura una infermità a prescindere dalla fase acuta dell'intossicazione. Ma si tratta di accertamenti non semplici soprattutto rispetto alle sostanze stupefacenti, dove alla fase acuta segue sempre una fase di remissione. Il percorso logico che finisce per seguire il Tribunale, con un evidente bias cognitivo, è il seguente: l’assunzione di alcol o di droga è stata recente e volontaria, pertanto è rimproverabile, quindi l’intossicazione è colpevole, dunque abituale, e l’imputato sarà meritevole di pena. Con buona pace del fatto che, magari, l’intossicazione si è innestata su un quadro clinico nel quale sono presenti ben consolidati disturbi psichiatrici o della personalità, magari in essere da anni.
5) I nuovi dicta
La recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 21/2026 tratta una diversa questione, ottimamente esposta dal GUP presso il Tribunale di Bergamo; questione che fa leva sugli importanti arresti giurisprudenziali della sentenza delle Sezioni Unite, n. 9163/2005, Raso. Con questa nota pronuncia la Corte di cassazione, per la prima volta, aveva espressamente riconosciuto come anche i disturbi della personalità (e non soltanto le malattie psichiatriche vere e proprie) potessero avere una loro incidenza sul giudizio di imputabilità. Il concetto di infermità – si legge nella sentenza Raso – è più ampio rispetto al concetto di malattia (intesa come manifestazione morbosa avente una base organica) e, tra le infermità, rientrano anche i disturbi della personalità indicati nel DSM IV (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 4a edizione), come il disturbo borderline, il disturbo narcisistico, il disturbo istrionico, le psicopatie, etc., purché, ovviamente, si accerti la loro concreta incidenza sulla capacità di intendere e di volere ed il nesso di causa con il reato. Il GUP di Bergamo solleva la presente questione: se la sentenza Raso ha “aperto” la strada al riconoscimento dei disturbi della personalità (quali possibili vizi della imputabilità), per quale ragione, oggi, non possiamo riconoscere un vizio di mente nel caso di disturbo da uso di sostanze, ora introdotto nel DSM V5 (5a ed.)? In altre parole se il disturbo da sostanze ha prodotto effetti rilevanti sulla capacità di intendere e di volere applichiamo i medesimi principi della sentenza Raso.
Anche perché – scrive il GUP di Bergamo – se la capacità di intendere e di volere è concretamente venuta meno, il principio di colpevolezza verrebbe sacrificato se si finisse per punire un soggetto non rimproverabile.
La Corte costituzionale ha rigettato la questione, ma – diciamolo subito – poche volte, come in questo caso, le argomentazioni sono apparse deboli, anacronistiche e dettate solo da esigenze di prevenzione generale. Secondo la Corte, la valutazione della imputabilità dell’autore del reato tossicodipendente o alcoldipendente sarebbe speciale rispetto a quella dell’autore “normale” come, invero, dimostrerebbe lo stesso art. 95 c.p. che si limita a rinviare agli artt. 88 e 89 c.p. sul vizio di mente. Nel caso di intossicazione, il rimprovero dell’ordinamento al soggetto che abusa e/o dipende da alcol e/o sostanze sarebbe anticipato (rispetto al reato per cui si procede) e censurerebbe il fatto di non aver intrapreso, quando era il momento, un serio percorso di disintossicazione. Sono testuali parole della Consulta; parole che non possono lasciare indifferenti per la loro perentorietà e, altrettanto, per la loro totale incapacità di sondare i fenomeni umani. Come se disintossicarsi fosse sempre possibile, ed il mancato rispetto di quanto preteso dall’ordinamento, sanzionabile ora per allora. Senza contare che, quando si rimprovera un evento che è lontano nel tempo e che non ha connessione alcuna con il reato per cui si procede, il rischio è sempre quello di un regresso all’infinito. Ad ogni modo, in ragione di questa chiara scelta di campo dell’ordinamento giuridico – scrive sempre la Corte costituzionale – i disturbi caratterizzati dall’uso di sostanze, pur se indicati nel DSM V ed individuabili secondo precisi criteri della migliore psichiatria, sarebbero del tutto irrilevanti sotto un profilo giuridico.
Alla stessa stregua – continua la Corte – nel caso sollevato dal GUP di Bergamo non si ravvisa neppure una disparità di trattamento fra i disturbi determinati dall’uso di sostanze ed i disturbi della personalità che, invece, come è noto, dalla sentenza Raso in poi rilevano, eccome, sul giudizio di imputabilità. Il soggetto tossicodipendente e/o alcoldipendente sarebbe, pertanto, imputabile per definizione e, comunque, per queste categorie di persone l’ordinamento – scrive la pronuncia in commento – prevederebbe già tutta una serie di norme che si farebbero carico della loro fragilità psichica (come gli artt. 89, 90 e 94 del Testo Unico sugli stupefacenti, d.p.r. n. 309/1990).
6) Ad maiora semper
E’ evidente la debolezza delle argomentazioni della Consulta che, anticipando la soglia di rimproverabilità, evita, ancora una volta, di confrontarsi con il vero tema sollevato dal magistrato bergamasco: capire come trattare la capacità di intendere e volere quando la stessa è compromessa da un disturbo da uso di sostanze scientificamente riconosciuto e concretamente riscontrato nel processo.
Come nel caso della incerta differenza fra l’intossicazione abituale e quella cronica, anche nella sentenza n. 21/2026 il criterio della colpevolezza si rivela un alibi per non prendere in carico il problema: si ignora e si “bypassa” la condizione effettiva dell’imputato sol perché gli si rimprovera di non essersi, in passato, disintossicato. Verrebbe da dire: il Giudice delle leggi ha introdotto una sorta di “condizione obiettiva di punibilità” a cavallo fra scelte personali, percorsi al SERT ed esigenze di prevenzione generale.
Per carità, il codice penale italiano è quello del 1930 e, talora, certe rigidità risultano insuperabili senza l’aiuto del Parlamento, ma, in questi casi, solitamente, la Corte costituzionale invita espressamente il legislatore a rimettere mano alla materia. In questo specifico caso la “colpa” del soggetto afflitto da disturbo da uso di sostanze deve essere talmente grave da non meritare neppure un monito del genere...
L'unica apertura – ma tale, invero, non è – la si rinviene in quello che scrive la Corte negli ultimi paragrafi della pronuncia. Se insorgono, come nei tanti casi di doppia diagnosi, anche psicosi e/o disturbi della personalità che, autonomamente (e, quindi, a prescindere dai disturbi da uso di sostanze che restano del tutto irrilevanti), incidono sulla capacità di intendere e di volere, questi apriranno la strada alle possibili mitigazioni di pena di cui agli artt. 88 e 89 c.p. Ma si tratta, all’evidenza, di una appendice del tutto inutile, perché questi disturbi avrebbero avuto comunque una loro rilevanza anche a prescindere dalla contemporanea presenza dell’abuso di alcol o sostanze, che – verrebbe da dire – a questo punto, per fortuna, almeno non elidono altre e pregresse problematiche.
In conclusione: siamo ancora fermi alla sentenza Raso e siamo anche riusciti a dire che l’alcoldipendente ed il tossicodipendente non sono proprio uguali a tutti gli altri soggetti colpevoli. Sono più colpevoli degli altri. Ma non per quello che hanno commesso. Per quello che non hanno fatto, e cioè disintossicarsi. C’è da riflettere.
____________________
1) L’articolo 95 c.p. prevede che «Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89».
2) Il Giudice rimettente parte proprio dalla situazione concretamente verificatasi: in un processo per maltrattamenti in famiglia l’imputato viene sottoposto a due perizie psichiatriche: la prima esclude completamente l’imputabilità; la seconda esclude qualsiasi vizio di mente rilevante giuridicamente.
3) Ai sensi dell’articolo 94 c.p., infatti, «Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze».
4) Si ricorda: «L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce la imputabilità. Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata».
5) Nel precedente DSM IV l’attuale disturbo da uso di sostanze era suddiviso in due categorie separate: l’abuso di sostanze e la dipendenza dalle sostanze. Nel DSM V questa distinzione è venuta meno ed il disturbo è individuabile attraverso 11 criteri diagnostici.
____________________
Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.


