QUEL CHE RESTA DELLA PRESCRIZIONE
- Redazione L'altro penale
- 19 ott 2025
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Un tempo il tempo valeva di più
Ha avuto meno eco di quanta meritasse la decisione delle Sezioni unite che si è pronunciata sul regime della prescrizione per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre del 2019 (Cass., Sez. un., 12 dicembre 2024, n. 20989). Complice, forse, l’incombere del Natale, sono state poche le riflessioni che la dottrina ha dedicato ad una sentenza di grande rilievo, destinata com'è ad incidere in maniera massiva sui processi.
La riforma della prescrizione introdotta dalla legge Cirielli (l. 5 dicembre 2005, n. 251), o “ex Cirielli” che dir si voglia – che all'epoca destò tanto scalpore per le contingenze giudiziarie dell’allora Presidente del Consiglio –, compirà tra poco quattro lustri e, a guardarla adesso, sembra un capolavoro di organicità e garantismo.
Negli ultimi anni quella disciplina della prescrizione è stata più volte ritoccata da interventi legislativi più o meno “giacobini” che non hanno fatto altro che complicare il quadro normativo e ridurre le garanzie del singolo di fronte alla potestà punitiva dello Stato. Non si intende certo ripercorrere tutti i cambiamenti che hanno coinvolto questo secolare istituto, né sostenere una tesi o l'altra di politica giudiziaria, ma, all’evidenza, sono tempi bui per chi ha sempre creduto nelle libertà dell’individuo dallo Stato. E la prescrizione, piaccia o meno, è – rectius: era – uno dei pilastri di un certo liberalismo giuridico inteso, a torto o a ragione, come il diritto del singolo a non essere processato per tutta la vita per fatti per i quali l’interesse verso l'accertamento del reato diventa recessivo di fronte al trascorrere del tempo.
Ciò detto, salvi alcuni interventi della Corte costituzionale di cui qui non ci occuperemo, il regime della ex Cirielli ha rappresentato lo “standard” della prescrizione fino alla riforma voluta dal ministro Orlando con la l. 23 giugno 2017, n, 103, che ha cambiato radicalmente le cose.
Con questa operazione di ortopedia normativa si è stabilito, infatti, che in caso di condanna per reati commessi dopo il 3 agosto del 2017 – data in cui è entrata in vigore la suddetta legge n. 103/2017 – la prescrizione restasse sospesa dal giorno previsto per il deposito della motivazione fino alla pronuncia del grado successivo, per un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado ulteriore di giudizio, compreso quello di rinvio in caso di annullamento.
In buona sostanza, altri tre anni a disposizione (contando appello e ricorso per cassazione) per poter “consolidare” la condanna; e ci riferiamo alla condanna non per spirito polemico, e men che meno inquisitorio, ma perché in caso di epilogo favorevole all'imputato in seconde cure o in sede di legittimità (tale essendo anche l'annullamento che colpisse l'accertamento della responsabilità) tornava a decorrere quel tempo che la iniziale pronuncia sfavorevole aveva avuto l'effetto di sospendere. Un intervento normativo – verrebbe da dire – frutto del pensiero di un legislatore “quantistico” secondo il quale il tempo è una variabile che va avanti e indietro a seconda degli esiti del processo.
Alla discussa riforma Orlando è seguita la ancora più discussa riforma del ministro Bonafede che, intervenendo sull’articolo 159 c.p.1 con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti), “sospendeva” la prescrizione all'esito del primo grado – e mai virgolette furono più doverose visto che la prescrizione non decorreva più, fino (testualmente) «alla data di esecutività della sentenza [N.B.: sia di condanna che di assoluzione] che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna».
Un autentico regalo – verrebbe ancora da dire – all'inefficienza endemica del sistema giudiziario, che, però, per espressa previsione della stessa legge n. 3/2019 si applicava ai soli reati commessi dopo il 1° gennaio del 2020.
Con la legge delega 27 settembre 2021, n. 134 – che ha dato origine alla cd. riforma Cartabia (d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150) – le cose sono cambiate di nuovo, e molto.
Con il dichiarato intento di rimediare agli effetti più deleteri della Spazzacorrotti – che, per l'appunto, consentiva in astratto una pendenza sine die dei processi una volta superato lo “scoglio” del giudizio di prime cure – il legislatore delegante ha parzialmente abrogato l’articolo 159 c.p riformulato dalla l. n. 3/2019, ha inserito il nuovo articolo 161 bis c.p. – in forza del quale il corso della prescrizione che, prima, restava solo “sospeso”, ora «cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado»2 – e, “in compenso” (o, per usare un'espressione più neutra, a garanzia che il processo non si protragga per una durata irragionevole), ha introdotto, sempre per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, l'inedito istituto della improcedibilità dell'azione penale ex art. 344 bis c.p.p.3.
Il problema giuridico che si è creato con quest'ultima riforma, e che è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20989/2024 da cui trae spunto il presente contributo, è il seguente: poiché la legge n. 134/2021 ha abrogato la riforma Bonafede che aveva, a sua volta, abrogato la riforma Orlando, cosa succede dal punto di vista della prescrizione ai reati commessi fra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019? Ossia, nell'arco temporale in cui vigeva la riforma Orlando? A tali reati si estende la disciplina della legge ex Cirielli o si applica un'altra normativa? E, se sì, quale?
Nel suo più alto consesso, la Corte di cassazione ha sciolto il dilemma stabilendo che vale il regime dettato dalla riforma Orlando.
Le motivazioni della decisione, depositate il 5 giugno 2025, affrontano profili particolarmente complessi del fenomeno della successione delle leggi nel tempo, e ne vagliano l'operatività rispetto agli effetti che le previsioni delle leggi n. 3/2019 e n. 134/2021 hanno prodotto sulla disciplina della prescrizione precedentemente stabilita dalla l. n. 103/2017.
In estrema sintesi, le Sezioni Unite affermano che la riforma Bonafede e, poi, la legge delega della riforma Cartabia, hanno introdotto e regolato istituti radicalmente diversi da quello della prescrizione prima vigente, il quale, pertanto, in realtà non è stato mai abrogato. E ciò impedisce di attuare, con riguardo a tali evoluzioni legislative, il principio di applicazione della legge più favorevole seguito dall'indirizzo minoritario della Cassazione, secondo il quale per ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si sarebbe dovuta estendere “ultrattivamente” la disciplina dettata dalla ex Cirielli.
Certo, ragionando in chiave strettamente pragmatica si può anche riconoscere che per un imputato sono meglio tre anni di sospensione della prescrizione, che la sospensione della prescrizione per sempre dopo il processo di primo grado, stabilita, malamente, dalla riforma Bonafede e con termini più appropriati, ma analogo significato, dalla Cartabia. E' altrettanto vero, però, che la soluzione adottata dalle Sezioni Unite non genera ottimismo sulle prospettive future, tanto più che, dopo, sono arrivati altri segnali non proprio rassicuranti: recentissimamente, infatti, la Suprema Corte ha statuito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo l'instaurazione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno previsto dall'art. 344 bis c.p.p. (Cass., sez. V, 10 settembre 2025, n. 31856).
Prendiamo atto. Tuttavia, chi vede come funzionano le cose nei tribunali e nelle corti sa che l'inefficienza del sistema giudiziario si nutre del tempo che viene concesso per accertare l'eventuale responsabilità degli imputati, e più i processi possono durare in astratto, più tendono a durare nelle aule; o per lo meno c'è il serio rischio che così succeda.
In conclusione, quello che rimane dell’onorevole istituto della prescrizione è davvero poca cosa e può essere riassunto in questo amarissimo specchietto:
1) ai reati commessi prima del 3 agosto 2017 si applica la ex Cirielli;
2) ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019 si applica la ex Cirielli con la “correzione” della riforma Orlando per cui, in caso di condanna, dopo il primo grado di giudizio la prescrizione resta sospesa fino ad un massimo di un anno e sei mesi e la stessa cosa accade dopo la pronuncia d'appello che confermi;
3) per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 la prescrizione “muore” con la sentenza che chiude il primo grado di giudizio, quale che sia il tenore della decisione; si applica, però, il “contentino” dell'improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p., con i diversi regimi intertemporali previsti dall’art. 2 della legge delega della riforma Cartabia.
Morale: un reato bagatellare commesso fra il 3 agosto del 2017 ed il 31 dicembre 2019, per il quale la prescrizione sarebbe maturata, secondo la ex Cirielli, nel civilissimo termine di sette anni e mezzo, è invece giudicabile, per effetto della riforma Orlando, per almeno dieci anni e mezzo se il processo arriva fino in Cassazione. Per tacere di quello che accade se l’imputato è recidivo reiterato.
Per tutti i reati commessi dopo il primo gennaio del 2020, di fatto, la prescrizione diventa quasi solo una “curiosità scientifica” che esiste sulla carta, ma il più delle volte è destinata a non spiegare effetti concreti. E’ giusto? E’ sbagliato? E' ragionevole? Non sono domande da facili risposte, ma forse sarebbe il caso che il legislatore cambiasse qualcosa. Sperando non in peggio, ovviamente.
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1) Di cui modificava il secondo comma, di fatto eliminando gli innesti effettuati dalla riforma Orlando, ed abrogava il terzo ed il quarto comma.
2) Fa eccezione l’ipotesi, invero piuttosto rara, di annullamento della sentenza con regressione al primo grado di giudizio, ma - è evidente - si tratta di un caso residuale.
3) Istituto che merita una trattazione a parte sia per l’articolato regime transitorio stabilito dalla l. n. 134/2021, che per la discutibile possibilità data ai giudici delle impugnazioni di disporre proroghe praticamente ad libitum.
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