RESCISSIONE DEL GIUDICATO, RESTITUZIONE NEL TERMINE, CONTUMACIA, ASSENZA ED ALTRE COSE DIFFICILI
- Redazione L'altro penale
- 7 ott
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Quali rimedi sono praticabili se il condannato scopre di esserlo solo quando gli notificano l'ordine di esecuzione?
Sono stati pubblicati recentemente, nella sezione novità del sito della Corte di cassazione, due provvedimenti1 che, direttamente o indirettamente, provano a ricostruire (anche storicamente) gli istituti della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato. Si tratta di temi oggettivamente non semplici, ma con i quali saremo costretti a confrontarci sempre più spesso. Tanto maggiore diventa l’integrazione europea – rectius: l’utilizzo, da parte degli Stati membri, di database comuni – tanto più aumenterà, infatti, la possibilità di rintracciare all’estero soggetti condannati, in passato, in contumacia e, in tempi più recenti, in assenza.
Senza alcuna pretesa di completezza, proviamo ad orientarci all’interno di una disciplina che, in questi anni, ha subito diverse modifiche per via di numerosi interventi da parte del legislatore. In estrema sintesi:
A) rispetto alle sentenze – definitive, ovviamente – emesse all'esito di processi nei quali l’imputato è stato giudicato in contumacia, l’unico strumento attivabile per far valere i diritti del proprio assistito è la richiesta di restituzione nei termini, così come disciplinata nella vecchia formulazione dell’art. 175 c.p.p., dovuta al decreto legge 21 febbraio 2005, n. 17, e alla successiva sentenza della Corte costituzionale 4 dicembre 2009, n. 317, che ha esteso il diritto alla restituzione nei termini anche al soggetto giudicato in contumacia il cui difensore abbia già proposto impugnazione (riportiamo in nota2 il testo dell’art. 175 c.p.p. a cui si fa riferimento).
Dunque, contro le sentenze contumaciali è possibile chiedere esclusivamente la restituzione in termini per proporre impugnazione, al giudice che sarebbe stato competente per la stessa, entro (soli) trenta giorni dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza del provvedimento (o da quello della consegna in Italia, in caso di estradizione dall'estero). Quanto all'onere della prova, il contumace può limitarsi ad addurre di non aver saputo, all'epoca, della pendenza del processo, mentre incombe sull'autorità giudiziaria dimostrare il contrario (in buona sostanza, sull’accusa se, questa, intende negare la mancata conoscenza del processo da parte dell'istante).
Non può sfuggire ad un lettore attento un dato che, oggi, appare difficile da accettare: anche se viene accolta la richiesta di restituzione in termini, il processo non riparte da zero: è già stato celebrato (seppur in contumacia) e si può solo impugnarne la sentenza e sperare in un nuovo grado di giudizio nel quale – forse – verrà disposta la rinnovazione della istruttoria. Tant’è.
B) Con la legge 28 aprile 2014, n. 67, l’istituto – ormai secolare – della contumacia è stato sostituito dal nuovo processo in assenza. Ai sensi dell’articolo 420 bis c.p.p. – nella formulazione introdotta dalla predetta l. n. 67/2014, che si riporta in nota3 – il giudice procedeva in assenza quando l'imputato non compariva in udienza, ma alcuni indici dimostravano, o lasciavano intendere, che questi fosse comunque a conoscenza dell’esistenza del processo.
Contro le sentenze emesse in illegittima dichiarazione di assenza la stessa novella normativa ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, l'istituto della rescissione del giudicato previsto, allora, dall’art. 625 ter c.p.p.
Per contro, con la medesima riforma il rimedio della restituzione nei termini per impugnare è stato circoscritto al solo decreto penale divenuto irrevocabile, quando il condannato prova di non averne avuto effettiva conoscenza in tempo utile per proporre opposizione.
C) Nel 2017, con la legge n. 103 del 23 giugno, la competenza a decidere in ordine alla rescissione del giudicato, inizialmente attribuita alla Corte di cassazione, passa alla corte di appello competente per territorio. L’art. 625 ter c.p.p. viene abrogato e sostituito dall’art. 629 bis c.p.p., avente contenuto sostanzialmente analogo, fatta eccezione, appunto, per la competenza funzionale. Anche qui si riporta, in nota, il testo dell’articolo 629 bis c.p.p.4 introdotto dalla l. n. 103/2017. Non riportiamo il testo dell'art. 625 ter c.p.p. – cioè la prima formulazione della rescissione del giudicato – perché, di fatto, senza più alcuna utilità pratica.
Stando alla disciplina in esame, la rescissione del giudicato va chiesta, entro trenta giorni dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza del procedimento celebrato in sua assenza, alla corte di appello competente territorialmente che, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza di condanna e rimanda gli atti al giudice di primo grado per la celebrazione di un nuovo processo.
La rescissione del giudicato riguarda tutte le sentenze in cui l’imputato è stato giudicato in assenza, ma non quelle emesse in contumacia, avverso le quali residua, come detto, il solo rimedio della restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell’art. 175 comma 2 c.p.p., nella vecchia formulazione voluta dal d.l. n. 17/2005.
E’ evidente che l’istituto della rescissione del giudicato offre margini di tutela maggiori rispetto alla restituzione nei termini esperibile contro le sentenze contumaciali; tuttavia, l’onere della prova incombe sul condannato, il quale deve dimostrare che l’assenza non sia stata dettata da una sua colpevole mancanza.
La rescissione del giudicato è una impugnazione straordinaria e, se non è proposta personalmente dal condannato (magari detenuto), può essere proposta dal difensore, che dovrà munirsi, a pena di inammissibilità, di procura speciale.
D) Con la riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150), le cose cambiano ancora, non tanto per quanto riguarda l’istituto della rescissione del giudicato – che, comunque, per non farci mancare niente, il legislatore ha riscritto – ma perché cambiano i presupposti dell’assenza, disciplinata da un nuovo art. 420 bis c.p.p.5. Sono stati, inoltre, ampliati i margini della restituzione in termini con una riformulazione dell’art. 175 c.p.p., che ora prevede espressamente la possibilità di richiederla per proporre impugnazione avverso le sentenze emesse in assenza dell'imputato.
Ma andiamo con ordine, cominciando col dire quella che, forse, è la cosa più importante: la nuova disciplina dell’assenza si applica ai soli procedimenti nei quali, al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della riforma Cartabia), l’imputato non era già stato dichiarato assente6. Ai procedimenti nei quali, a quella data, l’assenza era già stata dichiarata (in base, ovviamente, alla disciplina precedente) si continua, invece, ad applicare il vecchio regime dell’assenza e della rescissione del giudicato, nella versione di cui alla l. n. 103/2017 (v. ancora nota 4). E l'aspetto da evidenziare è che la “vecchia” rescissione del giudicato si confronta con la “vecchia” disciplina dell’assenza; pertanto, anche la mancata consegna, nelle mani dell’imputato, della vocatio in iudicium – che, oggi, rappresenta un po’ il pilastro della disciplina del processo in presenza/assenza – potrebbe non bastare per ottenere un nuovo giudizio, qualora il giudice ritenesse che il richiedente abbia avuto, comunque, conoscenza del processo.
Per le sentenze per le quali è stata dichiarata l’assenza in “regime Cartabia”, si applica la rescissione del giudicato disciplinata dall'attuale art. 629 bis c.p.p., come innovato dallo stesso d.lgs. n. 150/2022. Ne riportiamo in nota il testo7 che, comunque, sotto un profilo strettamente operativo, non differisce granché dal precedente.
Ciò che, oggi, si può fare in più rispetto all'assetto anteriore alla riforma Cartabia è ricorrere, anche, alla nuova richiesta di restituzione nei termini prevista dal riformulato art. 175 comma 2.1. c.p.p. il cui testo, come sempre, riportiamo in nota8.
Qui, però, si impone una importante precisazione perché i due strumenti “ripristinatori” – rescissione del giudicato e restituzione in termini – non sono affatto alternativi. Mentre il presupposto della rescissione del giudicato è, infatti, la illegittima dichiarazione dell’assenza (per esempio, caso classico, l’imputato non ha ricevuto a mani la vocatio in iudicium), l'art. 175 comma 2.1. c.p.p. riguarda quei casi in cui, nonostante la mancanza della consegna a mani della vocatio in iudicium, si sia proceduto in legittima dichiarazione di assenza. Si tratta di casi – residuali – previsti dagli articoli 420 bis comma 2 e comma 3 c.p.p.9 in cui il giudice ha ritenuto, legittimamente, di procedere in assenza, ricavando la conoscenza del processo in capo all’imputato (non dalla notifica a mani della vocatio in iudicium ma) da alcune circostanze significative. Per maggiore chiarezza: in difetto di una consegna a mani della vocatio in iudicium il giudice può procedere in assenza se ritiene che l’imputato abbia, comunque, avuto effettiva conoscenza del processo. E la conoscenza del processo può essere ricavata da qualsiasi “indicatore” utile quale, per esempio, il conferimento di una procura speciale al difensore di fiducia, il compimento (sempre da parte dell’imputato) di atti “sintomatici” (per esempio un accesso personale in cancelleria con l'estrazione di copie del fascicolo e relativa annotazione sullo stesso), la dichiarazione dello stato di latitanza, etc. Si tratta di indici presuntivi non predeterminati (salvo la latitanza), e neppure tassativi, che “chiudono il cerchio” in quei casi in cui non sia stato possibile effettuare la notifica a mani della vocatio in iudicium ma sia possibile ritenere che l’imputato sia ugualmente a conoscenza del processo. Ebbene, in tali casi – sicuramente residuali, come detto – il giudice può procedere in legittima dichiarazione di assenza, ma è data, all’imputato non comparso, la possibilità di fornire la prova (positiva e contraria) di non aver avuto conoscenza del processo e di non aver potuto, senza colpa, proporre una tempestiva impugnazione. Questa restituzione nei termini ex art. 175 comma 2.1 c.p.p. – applicabile ai soli casi di dichiarazione di assenza fatta in forza degli indici presuntivi di cui agli artt. 420 bis comma 2 e 3 c.p.p. – va chiesta al giudice che sarebbe stato competente per l’impugnazione.
Il processo, in buona sostanza, non riparte da capo – in fondo l’assenza è stata dichiarata legittimamente! – ma non si perde il diritto ad impugnare ciò che è stato e che, incolpevolmente, si è ignorato.
Naturalmente esistono rimedi “ripristinatori” volti ad emendare illegittime dichiarazioni di assenza anche nel corso del giudizio e non dopo il termine di questo – li prevede l’art. 420 bis comma 6 c.p.p –, così come la restituzione in termini di cui all’art. 175 c.p.p. non è certamente pensata solo per il caso in cui vi sia già stato un giudicato; ma sono temi che esulano da questo breve lavoro che, diversamente, non sarebbe più tale.
Dunque, riassumendo, quando si viene a sapere solo dopo il giudicato di essere destinatari di un provvedimento di condanna:
1) per riaprire vicende processuali definite da sentenze contumaciali e da decreti penali si può solo chiedere al giudice che sarebbe stato competente per l’impugnazione o per l’opposizione la restituzione nel relativo termine;
2) in caso di sentenze pronunciate in assenza, dichiarata prima del 30 dicembre 2022, si può proporre la rescissione del giudicato alla corte di appello secondo le modalità stabilite dall’articolo 629 bis c.p.p. nel testo definito dalla l. n. 103/2017.
3) in caso di sentenze pronunciate in assenza, dichiarata dopo il 30 dicembre 2022, è possibile chiedere alla corte di appello la rescissione del giudicato ex articolo 629 bis c.p.p. – nella attuale formulazione – se si censura l'llegittimità della dichiarazione di assenza; se, invece, non vi è stata consegna a mani della vocatio in iudicium e, non di meno, si è proceduto legittimamente in assenza alla luce degli indici presuntivi sopra accennati, è possibile domandare la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175 comma 2.1 c.p.p., ma si deve fornire la prova positiva di non aver avuto conoscenza del processo e di non aver potuto, senza colpa, impugnare per tempo. La restituzione nei termini va chiesta al giudice che sarebbe stato competente per l’impugnazione ed il processo riparte da quella sede.
Una ultima chiosa: funzionerà questo sistema? A giudicare dalle recenti pronunce della Corte di cassazione da cui trae spunto questo breve approfondimento, la risposta non può che essere negativa. E’ tutto troppo difficile e complicato (anche a tacere della possibilità, in astratto, di chiedere la restituzione nel termine per proporre istanza di rescissione). Non tanto e non solo per il dipanarsi di differenti regimi giuridici negli anni ma, pure, perché l’istanza di restituzione nel termine non è considerata una impugnazione, per cui, se è stata proposta ma andava, invece, promossa la rescissione del giudicato, la prima non si converte nella seconda, con l’amaro risultato che ne verrà decretata l'inammissibilità. Senza contare che, nella stragrande maggioranza dei casi, in un qualsiasi tribunale d'Italia anche solo richiedere un fascicolo dall’archivio per verificare, per esempio, se l’assenza è stata pronunciata prima o dopo il 30 dicembre 2022 può richiedere più accessi al palazzo di giustizia e diversi giorni di tempo. Ed il termine di trenta giorni, nel frattempo, continua a decorrere inesorabilmente. Al solito: sulla carta aumentano i diritti e le garanzie, nella realtà dei fatti possiamo solo sperare nel lavoro di bravi e volenterosi cancellieri e, ancor più, nel giudizio di bravi e attenti magistrati in grado di “bloccare” ab origine processi per i quali non vi sono i presupposti per procedere in assenza.
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1) Si tratta di Cass., sez. V, (ordinanza) 8 gennaio 2025, n.10996, e di Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2024, n. 11447.
2) Ecco il testo dell’art. 175 c.p.p. come modificato dal d.l. n. 17/2005: «(…) 2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l’autorità compie ogni necessaria verifica. 2bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto l’effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato. 3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. (...) Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competenze per la impugnazione o sulla opposizione (…)».
3) Questo il testo dell’art. 420 bis c.p.p., come introdotto dalla legge n. 67/2014: «1.Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive (…)».
4) Art. 629 bis c.p.p. ex l. n. 103/2017: «1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (...)».
5) Il testo dell’art. 420 bis c.p.p. post Cartabia è il seguente: «1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza: a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto; b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420 ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere. 2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. 3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore (...)».
6) Lo stabilisce l’art. 89 d.lgs. n. 150/2022, che detta le disposizioni transitorie in materia di assenza.
7) L’art. 629 bis c.p.p. post Cartabia dispone che: «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640».
8) Così, l'art. 175 c.p.p. post Cartabia: «(…) 2.1. L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. 2-bis. La richiesta indicata [ai commi 2 e 2.1] è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato. 3. (periodo soppresso dal d.l. n. 17/2005, conv. con modif. dalla l. 22 aprile 2005, n. 60). La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. 4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione».
9) Si riporta il testo del secondo e del terzo comma dell’art. 420 bis c.p.p: «2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. 3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2 quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo».
Disclaimer: Il presente contributo è frutto esclusivo delle analisi, delle riflessioni e delle opinioni dei redattori, senza alcuna pretesa di esattezza e di esaustività; pertanto, chiunque sia interessato all'argomento, in particolare per ragioni professionali, è invitato ad approfondire e verificare personalmente i temi trattati.


